In attuazione del D.M. 941 del 1° dicembre 2016 il Miur ha pubblicato la circolare 38646 del 7 dicembre con la quale fornisce le istruzioni operative per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017.
Tra le varie indicazioni fornite, la circolare si occupa anche del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, istituto abolito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Successivamente però la legge Finanziaria 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che, per assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.
Non cambia invece nulla rispetto ai trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione, per cui nel 2017 potrà chiedere la permanenza in servizio il solo personale che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2017, non sia in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
È invece prevista la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con preavviso di 6 mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata:
1) Per coloro che compiono 40 anni di contribuzione e possedevano i requisiti per diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
2) Per le donne e gli uomini che hanno un’anzianità contributiva rispettivamente di 41 anni e 10 mesi e di 42 anni e 10 mesi entro il 31 agosto 2017.
Nei casi in cui l’amministrazione non dovesse avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente qualora abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni.
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