Quando si parla di mobilità del personale docente si usano termini come trasferimento, mobilità professionale o ancora mobilità territoriale, pensando che siano modi diversi per significare la stessa cosa.
Invece per burocrati ed esperti che redigono il contratto di mobilità del personale docente, ogni termine ha un significato specifico che si differenzia dagli altri. Per cui tecnicamente c’è una certa differenza fra “trasferimento” e “mobilità”.
Pensiamo ad esempio all’art.4 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità del 17 dicembre 2013, in cui le operazioni di mobilità del personale docente si dividono in tra fasi.
La prima è quella dei trasferimenti nell’ambito del comune; la seconda fase è quella dei trasferimenti tra comuni della stessa provincia; la terza fase, infine, è quella della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. Come si può notare, il termine trasferimento è usato esclusivamente per le prime due operazioni, mentre per la terza operazione si parla di mobilità.
In sostanza si considera trasferimento lo spostamento di un docente da una scuola ad un’altra dello stesso comune o al massimo della stessa provincia, ma sempre nello stesso ordine d’istruzione e nel caso delle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche nella stessa classe di concorso; si utilizza il termine mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale, per indicare passaggi di cattedra, passaggi di ruolo o anche semplicemente, mantenendo stesso ordine di scuola e classe di concorso, il cambio di provincia di titolarità.
La differenza terminologica fra trasferimento e mobilità trova applicazione nell’art.8 dell’ipotesi del CCNI sulla mobilità; infatti nell’art.8 riferito all’assistenza ai familiari disabili è scritto che il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; l’art.8 prosegue dando la possibilità al personale che deve assistere un familiare disabile, di partecipare alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che verrà disposta dal CCNI sulla mobilità annuale.
È importante evidenziare che, mentre per la mobilità della terza fase di cui all’art. 4 già citato, non è consentito fruire della precedenza per assistere il familiare disabile, questo invece è possibile, sempre ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 7, della legge 104/92 e per l’art. 7 dell’ipotesi di mobilità, per i trasferimenti limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
Soltanto nel caso specifico di genitori anche adottivi a cui è riconosciuta l’applicazione dell’art. 33 comma 5 e 7, questa è applicabile nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase. Anche la disponibilità dei posti messi a disposizione nei trasferimenti e nella mobilità sono differenti.
Infatti mentre per i trasferimenti della prima e seconda fase si agisce sul 100% delle cattedre disponibili, per la mobilità professionale e territoriale interprovinciale, i posti disponibili per tali operazioni di mobilità del personale docente, avvengono attraverso l’attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto comune o sostegno.
Quindi pur essendo trasferimento e mobilità sinonimi, differiscono tangibilmente nella sostanza contrattuale.
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