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Che differenza c’è tra MAD e interpello? Facciamo chiarezza

Da quest’anno scolastico, le MAD (Domande di messa a disposizione) lasciano il posto agli interpelli.

Cos’è la MAD?

Ricordiamo che le MAD altro non erano che candidature spontanee presentate dall’aspirante supplente, docente o ATA, direttamente alla scuola, senza passare dalle graduatorie.

La domanda poteva essere presentata in qualunque periodo dell’anno, anche se alcuni istituti stabilivano un periodo preciso entro il quale inviare l’istanza.

La candidatura aveva validità per tutto l’anno scolastico entro il quale ci si candidava.

Cos’è invece l’interpello?

L’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, con oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ha previsto che in caso di esaurimento delle GPS e delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico può pubblicare sul sito dell’istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi deve essere inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.

Si tratta dei cosiddetti interpelli, che prendono appunto il posto delle MAD.

Contenuto degli interpelli

Gli avvisi pubblicati dall’istituzione scolastica dovranno riportare per ogni classe di concorso/tipologia di posto i seguenti elementi essenziali:

  1. Indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
  2. Indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
  3. Modalità e termini di presentazione istanze;
  4. presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica;
  5. Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;
  6. Richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale
  7. Informativa sul trattamento dei dati personali.

Chi non può partecipare

Non possono partecipare alla procedura coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.

Interpelli nelle varie province

Come già detto, le scuole, oltre a pubblicare l’interpello sul proprio sito, devono anche trasmetterlo all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede a pubblicarlo in un’apposita sezione del sito.

Quindi, l’aspirante supplente, anziché consultare i siti delle singole scuole, può andare sul sito dell’Ufficio scolastico provinciale e trovare lì pubblicati tutti gli interpelli delle scuole della provincia.

Lara La Gatta

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