Cosa significa scuola paritaria e quale differenza intercorre tra scuole paritarie e scuole private? Lo chiarisce il Ministero dell’Istruzione.
La legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell’articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall’ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate…) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie.
A seguire i chiarimenti del Mi.
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il riconoscimento della parità garantisce:
Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata, e sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.
Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.
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