Siamo giunti a metà del mese di maggio ed il tempo dei ricorsi avversi alle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, previsto dalle attuali norme contrattuali (10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse) è ormai pienamente scaduto.
Ed è scaduto anche per l’Amministrazione il tempo degli ulteriori 10 giorni previsto dall’art.12 del CCNI sulla mobilità del 11 marzo 2013 per effettuare le eventuali disamine volte ad adottare, qualora ce ne fosse bisogno, i provvedimenti correttivi degli atti contestati.
La scuola che, a titolo d’esempio, ha pubblicato la graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari il giorno 23 aprile 2013, ha esaurito i tempi consentiti per la fase dei ricorsi e le decisioni scaturite dalla disamina dei reclami sono atti definitivi.
Detto questo possiamo affermare che per norma contrattuale, tutte le scuole dovrebbero avere pubblicate all’albo le graduatorie interne d’istituto definitive.
Per successive controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, compresa la questione riguardante le graduatorie interne per l’individuazione dei soprannumerari, come previsto dal comma 2 dell’art.12 CCNI sulla mobilità 2013-2014, è possibile esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
In sostanza si è costretti, per tutelare i propri diritti, ad andare davanti al giudice del lavoro. A prescindere dalle questioni di contenzioso, adesso che le graduatorie interne d’istituto sono definitive, una volta determinato ed approvato l’organico di diritto, i dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 4, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.
La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
Quali sono i vantaggi, se così si possono chiamare, di chi viene individuato soprannumerario?
Il docente interessato deve innanzitutto riportare nella apposita casella del modulo-domanda di trasferimento il punteggio con il quale è stato inserito nella graduatoria interna d’istituto; poi se l’insegnante in soprannumero ha interesse a permanere o conservare il diritto di precedenza al rientro per i successivi otto anni nella scuola di titolarità, ed intende pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda se intende comunque partecipare al movimento a domanda. Se altrimenti non vuole conservare il diritto a restare nella scuola di titolarità, ma anzi spera di approdare a migliore scuola, dovrà riportare nell’apposita casella, in cui è chiesto se si intende comunque partecipare al movimento a domanda, la croce sul sì. Quindi dovrà dare una risposta affermativa.
Quanto detto vale soltanto per il personale individuato soprannumerario e non per chi entra a fare parte, perché docente in esubero, nella dotazione organica provinciale.
In questa tornata di mobilità si prevedono circa 8mila soprannumerari, che non troveranno rientro nella precedente sede di titolarità. Questi sono anche gli effetti della legge Fornero, che ha visto un netto calo dei pensionamenti.
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