In un’epoca storica dove qualcuno, contro ogni dettato costituzionale, sostiene che il lavoro in Italia è un dovere e non un diritto, è bene ricordare qualche diritto dei lavoratori che ancora non è stato abolito. Vogliamo parlare di malattie dovute a causa di servizio o di infortuni sul lavoro che dovessero capitare a qualche insegnante o più in generale al personale scolastico.
Per tali malattie esiste l’art.20 del contratto nazionale scuola. In tale norma viene evidenziato che, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, questa non si calcola ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto. Quindi la malattia per infortunio sul lavoro e tutto il periodo di malattia necessario, affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica, non è computabile ai fini del limite massimo per avere la tutela della conservazione del proprio posto di lavoro. Inoltre bisogna sapere che in tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione senza alcuna trattenuta. Se l’assenza fosse dovuta a malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto stabilito all’art. 17, commi 1, 2 e 3 del contratto scuola. I tre commi appena citati riguardano appunto il periodo di conservazione del posto che può, in particolari casi di gravità oggettiva, superare anche i 36 mesi.
L’art.20 del CCNL scuola, tutela anche il personale precario, rispondendo perfettamente alla direttiva europea 1999/70. Infatti nel comma 3 di tale norma contrattuale è scritto che quanto suddetto è diretto alla generalità del personale della scuola. Pertanto tali norme si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
A supporto di quanto abbiamo affermato, e precisamente riguardo al fatto che rispetto alle assenze per tali malattie non ci deve essere nessuna trattenuta a ribadirlo esiste la circolare n.8/2010 del dipartimento della funzione pubblica. In tale circolare si rammenta l’art.71 comma 1, secondo periodo, del decreto legge 112/2008, in cui si specifica che resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Per cui è fatto salvo l’art.17 comma 9 e tutto l’art. 20 del CCNL scuola vigente.
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