Disabilità

Mobilità: chi assiste il familiare disabile ha il diritto assoluto

“Con la ordinanza cronol. N 354/2019 il Tribunale di Cuneo, sez.lavoro, ha riconosciuto ancora una volta la illegittimità dell’art 13 CCNI mobilità 2018/2019 nella parte in cui non consentiva il riconoscimento della precedenza legge 104/1992 per assistenza al disabile nei trasferimenti interprovinciali”.

La notizia su Dirittoscolatico.it  

Non si è mai compreso il perché di tale restrizione che pertanto è stata riconosciuta illegittima in quanto in contrasto con norma di rango primario e cioè con l’art 33 della legge 104/1992 che riconosce il diritto all’assistenza del disabile quale diritto assoluto.

La motivazione

<< l’interpretazione giurisprudenziale richiamata porta, pertanto, a ritenere che il diritto del lavoratore familiare del  disabile può, quindi, cedere solo a fronte di rilevanti esigenze economiche , organizzative e produttive dell’impresa e- nei casi di rapporto di lavoro pubblico , come quello in esame- ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta. L’onere di provare la sussistenza delle ragioni ostative del diritto alla scelta della sede viciniore , grava sul datore di lavoro e- per quanto d’interesse sull’amministrazione-il quale è tenuto ad allegare e  dimostrare con riferimento al singolo posto di lavoro le concrete esigenze che impediscono la realizzazione del diritto soggettivo del lavoratore che assiste un familiare disabile a scegliere la sede più vicina al domicilio e quindi più idonea a garantire l’attuazione del diritto della persona disabile ad una assistenza continua ( cfr Cass 23857/2017)>>

<< Deve pertanto ritenersi che l’art 13 CCNI , nella parte richiamata dal convenuto, sia in contrasto con una norma imperativa posta a tutela di un diritto costituzionale del soggetto disabile all’assistenza , che non ammette una generalizzata ed astratta riduzione della possibilità  di trasferimenti e che pertanto esso va disapplicato>>

Conclusioni

“Deve ritenersi che l’art 13 CCNI (mobilità 2018/2019) sia in contrasto con una norma imperativa posta a tutela del diritto costituzionale del soggetto disabile all’assistenza che non ammette una generale ed astratta riduzione delle possibilità di trasferimenti e che pertanto va disapplicato”.

Pasquale Almirante

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