Sicurezza ed edilizia scolastica

Chi deve fare la verifica periodica dell’impianto di terra nelle scuole?

Il DPR 462/01 prescrive che l’obbligo delle verifiche periodiche (nel nostro caso dell’impianto di messa terra)  sia proprio del Datore di Lavoro, mentre il decreto del MPI n. 292 del 21.06.1996 ha esplicitamente individuato nel Dirigente scolastico il “datore di lavoro” al quale intestare la “titolarità” degli obblighi normativi (e contrattuali) derivanti dalla nuova funzione assunta, quindi il Dirigente scolastico nella sua qualità di Datore di Lavoro dovrebbe effettuare la verifica periodica dell’impianto di terra alla stessa stregua di tutti gli altri Datori di Lavoro. Però l’art.18 c.3 del D.Lgs. 81/08 recita che “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili, con oltre 100 persone presenti, rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo il Decreto Ministeriale del 16 febbraio 1982. Assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione”.

A tale disposto di legge pare inoltre lecito aggiungere quanto prescritto sia dalla legge 11/01/96, n. 23 (“Norme per l’edilizia scolastica”) che nell’art. 3 assegna al Comune (per le scuole materne, elementari e medie) ed alla Provincia (per le scuole di istruzione secondaria superiore) la competenza relativamente alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, come pure dalla Circolare n. 119 del 29 aprile 1999 con la quale il MPI ha fornito indicazioni attuative al D.M. n. 382/1998 intese a chiarire i termini in materia di competenze, determinando la seguente situazione:

  1. Spetta al datore di lavoro, quindi ai Dirigenti scolastici, effettuare la denuncia degli impianti
  2. Spetta al Comune effettuare tutti i lavori di realizzazione o adeguamento;
  3. Spetta sempre al Comune effettuare le verifiche periodiche, in quanto riconducibili all’attività di manutenzione degli impianti.
Aldo Domenico Ficara

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