Uno studente che non può concludere l’anno scolastico e viene bocciato, a causa di un incidente di cui non è responsabile, ha diritto ad un risarcimento patrimoniale. A stabilirlo è stata la terza sezione civile della Corte di Cassazione che, con la sentenza 3949 del 20 febbraio 2007, ha accolto il ricorso di una studentessa sarda: secondo i giudici del “Palazzaccio” far perdere un anno scolastico creerebbe infatti “danno futuro che deve essere calcolato perché in qualche modo ha allungato i tempi per poter svolgere una probabile attività lavorativa, per cui il titolo di studio è necessario”.
La sentenza è giunta dopo che la studentessa sarda era rimasta ferita a seguito di un incidente che le aveva impedito di raggiungere il titolo di studio. Per essere risarcita del danno, la ragazzi si è allora rivolta al Tribunale di Nuoro e poi alla Corte d’appello di Sassari. I giudici di merito le avevano accordato le altre voci di anno, lasciando fuori quello per il mancato conseguimento del titolo di studio. Questo perché, aveva specificato la Corte territoriale, “non sussistono elementi per calcolare una diminuzione reale della specifica capacità di guadagno che all’epoca l’infortunata non possedeva”.
La studentessa, non contenta della sentenza, si è allora fatto rivolta alla Cassazione, dove il ricorso è stato accolto per la parte del danno da mancato conseguimento del risultato scolastico.
Respinta, invece, la richiesta di aumento di indennizzo per i danni di carattere puramente morale.
I giudici hanno formulato la sentenza di secondo grado fondando la sua decisione su un noto principio della giurisprudenza: “Il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto.
Pertanto, se occorre valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia”.
La sentenza è giunta dopo che la studentessa sarda era rimasta ferita a seguito di un incidente che le aveva impedito di raggiungere il titolo di studio. Per essere risarcita del danno, la ragazzi si è allora rivolta al Tribunale di Nuoro e poi alla Corte d’appello di Sassari. I giudici di merito le avevano accordato le altre voci di anno, lasciando fuori quello per il mancato conseguimento del titolo di studio. Questo perché, aveva specificato la Corte territoriale, “non sussistono elementi per calcolare una diminuzione reale della specifica capacità di guadagno che all’epoca l’infortunata non possedeva”.
La studentessa, non contenta della sentenza, si è allora fatto rivolta alla Cassazione, dove il ricorso è stato accolto per la parte del danno da mancato conseguimento del risultato scolastico.
Respinta, invece, la richiesta di aumento di indennizzo per i danni di carattere puramente morale.
I giudici hanno formulato la sentenza di secondo grado fondando la sua decisione su un noto principio della giurisprudenza: “Il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto.
Pertanto, se occorre valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia”.