L’art.7 punto V del CCNI mobilità del 26 febbraio 2014 e l’art.8 punto IV dell’intesa sull’ipotesi di CCNI per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, ATA ed educativo per l’a.s. 2014/15, si riferisce al personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92. Tra questo personale che gode appunto della precedenza nella mobilità ai sensi del su citato art.33 della legge 104/92, c’è la figura figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore.
Ma chi è il figlio referente unico che potrà usufruire della precedenza nella mobilità? Le condizioni che individuano il referente unico sono elencate nell’art.7 punto V del CCNI sulla mobilità del personale docente e sono 3 :
1) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
2) impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
3) nessere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
Se sono soddisfatte e dichiarate queste tre condizioni il figlio che si prende cura del genitore è individuato come figlio/a “referente unico”.
In buona sostanza la condizione di referente unico, deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione, che il coniuge o eventuali altri figli conviventi non siano in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive. Nel caso che l’assistito/a sia vedovo/a ed abbia un unico figlio convivente che si prende cura del suo stato di salute, che deve essere certificato come stato di gravità ai sensi dell’ar.3 comma 3 della stessa legge 104(92, ed inoltre questo figlio sia anche l’unico ad avere chiesto la fruizione per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, allora non c’è dubbio che sia il referente unico.
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