Ci sono norme contrattuali precise e specifiche che bisogna rispettare, per rendere equiparati tra loro i vari punteggi di utilizzazione, in modo che non si avvantaggi qualcuno a danno di qualcun altro. Incominciamo con il dire che l’ipotesi del Ccni sulle utilizzazioni, firmata il 15 maggio 2013, all’art.1 comma 6, precisa chi è preposto alla valutazione dei punteggi delle utilizzazioni. Infatti, la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 1) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.), i docenti della scuola primaria in esubero titolari sulla provincia e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. Bisogna dire che non tutte le scuole hanno cura e attenzione nel valutare idoneamente i punteggi dichiarati nelle istanze presentate dagli interessati, generando disparità di valutazione con le scuole che invece rispettano la normativa contrattuale. Quindi è doveroso segnalare che nell’art.1 comma 6 del Ccni sulle utilizzazioni è scritto che la valutazione dei punteggi è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 11 marzo 2013 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio. Per cui la tabella allegato 1 che si trova nell’ipotesi Ccni del 15 maggio 2013 va utilizzata con il metodo di calcolo previsto per le graduatorie interne d’Istituto e quindi per la mobilità d’ufficio. A titolo di esempio, in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (cioè 3 punti), ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (cioè 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per i successivi anni eccedenti), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (cioè 3 punti), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo (cioè 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per i successivi anni eccedenti) e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia. A volte questi calcoli arzigogolati non vengono fatti con la dovuta precisione, rischiando di falsare i punteggi. Stessa cosa accade per il calcolo della continuità che viene ignorata da alcune scuole e anche da alcuni Ambiti territoriali per chi non ha completato il terzo anno di titolarità. Si vuole precisare che la nota 5 bis esplicita che per la mobilità d’ufficio non esiste il vincolo del triennio per il calcolo della continuità, ma si valuta per ogni anno a cominciare già dal primo. Spiace dirlo ma è riscontrabile oggettivamente una diversa modalità di valutare da scuola a scuola e pure da ambito territoriale ad ambito territoriale.
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