Se ad esempio un docente titolare di scuola primaria si trova nelle condizioni di ottenere utilizzazione o assegnazione provvisoria per una classe di concorso delle scuole secondarie per cui è abilitato, una volta preso servizio nell’ordine superiore di scuola avrà un adeguamento al rialzo dello stipendio.
Quanto detto è scritto nel contratto collettivo nazionale all’art.10 comma 10 : “Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n.2), il personale docente utilizzato, a domanda o d’ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all’eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l’interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione”.
Ma bisogna fare attenzione, perché vale anche il viceversa. Se per esempio un docente di matematica del liceo avesse un utilizzazione o assegnazione provvisoria in una cattedra di matematica (A059) alle scuole medie, si troverebbe a percepire uno stipendio inferiore.
A volte purtroppo accade che certi spostamenti annuali, fatti in fase di utilizzazione, avvengono d’ufficio per situazioni di esuberi provinciali in certe discipline. Si ricorda che l’utilizzazione non determina la perdita della continuità del servizio acquisito nella scuola di titolarità. Per cui l’anno di servizio da utilizzato è da considerarsi senza soluzione di continuità con i precedenti anni passati nella scuola e nella classe di concorso di titolarità.
Quanto suddetto è riportato con estrema chiarezza nella nota 5 della tabella di valutazione titoli allegata all’ ipotesi del CCNI mobilità annuale. Infatti nella nota 5 è precisato che “non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto – alle condizioni ivi previste – che, a seguito del trasferimento d’ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP”.
Mentre nel caso di assegnazione provvisoria la continuità viene persa, con l’eccezione evidenziata sempre nella nota 5, in cui è scritto quanto segue: “Il punteggio di cui trattasi ( si tratta della continuità del servizio) non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità”.
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