Categorie: Mobilità

Chi gestisce la domanda della mobilità interprovinciale?

Una delle domande più ricorrenti che ci viene posta in tema di trasferimenti è: “Chi è preposto alla gestione e convalida della domanda di mobilità interprovinciale?”.

La risposta a questo dubbio è scritta nel comma 1 dell’art.3 dell’Ordinanza ministeriale sulla mobilità, pubblicata il giorno 9 aprile 2016. In tale norma è disposto che il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ 2016/2017 saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria. Il personale educativo invia le domande allegate alla presente Ordinanza in forma cartacea. Inoltre è utile sapere che al comma 15 del suddetto articolo, è specificato che le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del medesimo personale.

Quindi a gestire e convalidare la domanda di mobilità interprovinciale, non sarà l’ufficio scolastico di arrivo, ma piuttosto quello di partenza. Se per esempio un docente è titolare in una scuola della provincia X e chiede trasferimento nella provincia Y, la convalida del punteggio di mobilità è disposto dall’Ufficio scolastico provinciale X. Mentre una volta decretato il trasferimento, quando ci sarà la presa di servizio nella nuova provincia, ai sensi del comma 4 dell’art.6 dell’OM 241/2016, i dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.

Questo vale anche per i docenti neoassunti in fase C del piano straordinario di assunzioni che non hanno una titolarità definitiva né di scuola e né di provincia. Infatti se un docente è stato assunto provvisoriamente in fase C nella provincia di Salerno, e in questa domanda di mobilità avesse scelto come primo ambito quello di Reggio Calabria e di seguito altri 99 ambiti e ancora altre province di cui non ha espresso tutti gli ambiti territoriali, il dirigente della scuola di servizio di tale docente invierà la domanda, per la sua gestione e la sua convalida, all’Ufficio scolastico della provincia di Salerno.

Lucio Ficara

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