Con l’occasione delle domande di iscrizione alla classe successiva le scuole cercano di fare cassa, sulle spalle dei propri utenti. Questa non è una cosa edificante, soprattutto se si fa passare per obbligatorio, quello che dovrebbe essere un semplice contributo scolastico volontario. I dirigenti scolastici o meglio i consigli d’Istituto delle scuole autonome, non possono in alcun modo deliberare provvedimenti che impongano il versamento obbligatorio di contributi scolastici, anche se questo fosse per il miglioramento dell’offerta formativa.
Siamo certi di poter affermare che non è illegittimo, da parte delle scuole, poter richiedere un contributo, ma lo diventa se questo viene richiesto come obbligatorio, magari persino subordinando l’iscrizione, l’esame o altra prestazione al versamento dello stesso. In questo caso si rasenta anche il dolo di un tentativo estorsivo e ricattatorio. E’ spiacevole dirlo ma purtroppo e così!
Per questo motivo è importante ricordare che l’impianto legislativo vigente, in tema di tasse scolastiche, è concentrato nell’art. 200 del d.lgs. n. 297/1994. Tale norma prevede quattro distinti tipi di contributi scolastici :
1. Tassa di iscrizione. È esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.
2. Tassa di frequenza. Deve essere corrisposta ogni anno e può essere rateizzata. L’importo è di 15,13 euro.
3. Tassa di esame. Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato.
4. Tassa di diploma. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie, come previsto dalla circolare ministeriale n. 146/87.
Quello che i dirigenti scolastici non dicono ed è grave questo loro colpevole atteggiamento, è che alcune categorie sono esonerate dal pagamento delle tasse scolastiche d’iscrizione e frequenza. Visto che questo non viene detto, da chi sarebbe preposto a dirlo, lo diciamo noi. Infatti per motivi di merito scolastico, se uno studente prevede di ottenere almeno la media dell’otto su dieci, con non meno di otto in condotta, si viene esonerati dal pagare le tasse scolastiche. Ovviamente se tale previsione si rivela non raggiunta , lo studente deve fare fronte al pagamento delle tasse scolastiche. Anche per motivi economici si è esonerati dal pagare le tasse scolastiche. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito e al numero dei familiari è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione programmato, che il ministero pubblica annualmente. Infine sono esonerati dal pagare le tasse scolastiche, chi appartiene a particolari categorie di beneficiari: orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; ciechi civili. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Purtroppo non soltanto non viene detto che esiste l’esonero delle tasse scolastiche, ma vengono fatti pagare, anche a chi dovrebbe esserne totalmente dispensato, contributi volontari mascherati da tasse obbligatorie. Anche questo è il segno di una crisi profonda che attanaglia il nostro povero Paese.