Categorie: Mobilità

Chi ha il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità?

Siamo ormai entrati nell’ultima settimana valida per la presentazione della istanza on line di mobilità per il personale docente di ogni ordine e grado. 
Infatti, come previsto dall’O.M. 32 del 28 febbraio 2014, la scadenza per le domande di trasferimento degli insegnanti è fissata al prossimo 29 marzo, salvo, come si pensa in ambiti sindacali, proroghe dell’ultima ora. 
La proroga potrebbe essere concessa dal ministero dell’Istruzione, perché alcune sedi territoriali dei sindacati scuola hanno lamentato difficoltà di linea nei server del sistema istanze on line del Miur. Tuttavia è bene sapere che tutti quei docenti, che l’anno scolastico scorso o negli anni scolastici precedenti sono stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata anche su tipologia diversa di posto, hanno diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui sono stati trasferiti in quanto soprannumerari, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti della mobilità. 
Il diritto di precedenza al rientro nella scuola di vecchia titolarità si perde però qualora non si produca domanda di rientro in uno degli anni dell’ottennio successivi alla perdita della suddetta titolarità. Come si procede per richiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità, in modo da non perdere il diritto di precedenza eventualmente anche per gli anni successivi e la conseguente continuità del servizio? 
Una volta entrati nell’area delle istanze on line del Miur, si procede scegliendo la compilazione della domanda riferita al proprio ordine di titolarità. 
Se ad esempio un docente è titolare nella scuola secondaria di secondo grado, sceglierà di compilare la domanda di trasferimento istruzione secondaria di secondo grado e artistica, secondo l’allegato J/1. 
I dati anagrafici sono già inseriti a sistema e non vanno modificati, si compila invece il titolo I della sezione D della domanda, che è riferita all’anzianità di servizio. In tale sezione ci sono le vari voci come ad esempio di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza o l’anzianità complessiva di servizio pre-ruolo, ma anche il servizio prestato senza soluzione di continuità. 
A tal proposito si ricorda che la mobilità d’ufficio o a domanda condizionata non interrompe la continuità del servizio. Per quanto attiene le esigenze di famiglia si compila il titolo II sempre della sezione D, dove eventualmente si inserisce il Comune di ricongiungimento, o il Comune dove poter assistere figli minorati, tossicodipendenti, ma anche un genitore che si trova ricoverato in casa di cura. 
Inoltre, sempre in questa sezione, si potrebbero inserire i figli con età inferiore ai 6 anni o che si trovano in età compresa tra i 6 e i 18 anni. Successivamente si compila il titolo III della sezione D, dove si dichiarano i titoli generali. 
La parte importantissima da compilare per il docente che è stato appunto trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, proprio per non perdere il diritto a rientrare con precedenza nella scuola di precedente titolarità o anche nella sede comunale (nel caso sia stato traferito fuori dal Comune), è la sezione E numero 21 dell’allegato J/1. In tale sezione si dovrà scegliere il codice meccanografico riferito all’Istituto dal quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario. 
Completando tutta la domanda non ci si deve dimenticare di inserire come prima preferenza proprio la scuola di precedente titolarità, che ovviamente coincide con quella espressa nella sezione E suddetta. Il docente può, successivamente alla prima preferenza, anche richiedere altre scuole e altre sedi. A tal fine è utile ricordare che nella nota 5 del CCNI sulla mobilità 2014/2015 è scritto chiaramente che nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Per cui chi è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata e non vuol perdere il gruzzoletto di punti della continuità del servizio, ha tempo fino al 29 marzo a fare la domanda di trasferimento per rientrare nella scuola di precedente titolarità.

Lucio Ficara

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