Chi lascia la scuola anzitempo non “merita” indennità e sostegno dallo Stato: è questa la nuova logica che toglie il diritto alla quota del reddito di cittadinanza a tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni che d’ora in poi non completeranno i dieci anni di istruzione obbligatoria lasciando la scuola prima dei 16 anni. La precisazione è giunta dall’Inps, attraverso una circolare di chiarimento sulle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2023 ed ora da rendere esecutive: in pratica, i ragazzi “inadempienti” a livello scolastico, non saranno considerati tra i componenti della famiglia nella definizione della scala di equivalenza.
L’Istituto nazionale di previdenza ha fatto sapere che “in fase di presentazione della domanda dovranno essere indicati i soggetti del nucleo che, non avendo adempiuto all’obbligo di istruzione non siano ancora iscritti o non frequentino un percorso di istruzione degli adulti di primo livello. Se, in tali ipotesi, emerge che uno o più beneficiari non hanno adempiuto a tale obbligo, il beneficio, relativamente alla quota di costoro, non verrà erogato fintanto che l’obbligo non è rispettato“.
La circolare precisa anche che, sempre con le disposizioni introdotte dal Governo Meloni, la durata massima per l’erogazione del Reddito di cittadinanza alle famiglie nelle quali non ci sono minori, disabili o over 60 è di sette mesi e che quindi a luglio si esaurisce la possibilità di avere la misura. La misura verrà meno per tutti a fine 2023. Mentre dal 1° gennaio 2024 entreranno in vigore le nuove regole disegnate nel decreto di maggio convertito in legge a luglio.
Sempre l’Inps ha ricordato che il Reddito di cittadinanza – che dal 2023 è stato ridotto di 958 milioni di euro complessivi – decade nel momento in cui il beneficiario dovesse rifiutare la prima offerta di lavoro congrua, considerando tale una proposta di impiego entro 80 chilometri dall’abitazione (purché non si superi un’ora di viaggio con i mezzi pubblici), in coerenza con le esperienze e le competenze maturate e che comporti una retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.
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