Entro la fine di febbraio verrà firmato in via definitiva il contratto per la mobilità della scuola. Nella prima settimana di marzo è prevista, a meno di impedimenti tecnici, l’ordinanza ministeriale sulla mobilità in cui saranno indicate le date di scadenza per la presentazione delle domande di trasferimento.
Entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, i dirigenti scolastici dovranno assicurare la pubblicazione delle graduatorie interne d’Istituto per individuare i perdenti posto, come previsto dall’art. 23 comma 3 per le scuole secondarie e dall’art. 21 comma 4 per quanto attiene scuole dell’infanzia e primarie.
Come è ormai noto da diversi anni, qualche docente beneficiario di precedenza potrà essere escluso dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto, ma non da quella per la cattedra orario esterna, costituita ex novo, nello stesso comune, come specificato dall’art. 7 comma 3 punto c).
Questo articolo in particolare, specifica di fatto che c’è diversità tra graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto e quella che invece individua chi dovrà completare la cattedra con spezzone in altra scuola dello stesso comune.
In concreto questa norma dispone che il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).
Specificato questo punto che ci sembra fondamentale, veniamo a spiegare chi verrà escluso dalle graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto. Saranno esclusi i docenti, beneficiari delle precedenze previste ai punti dispari I), III), V) e VII) di cui al comma 1 dell’ art.7 del CCNI sulla, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
Bisogna specificare che l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2014/2015, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. Come novità importante di questa mobilità, riferita all’esclusione di cui al punto V) (cioè di chi assiste coniuge, figlio o in taluni casi anche il genitore), bisogna sapere che in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Siccome queste esclusioni o inclusioni vengono decise dalle singole scuole, e sappiamo con certezza che la loro applicazione è molto difforme da scuola a scuola, invitiamo tutti i docenti interessati a leggere con estrema attenzione il contratto di mobilità ed in particolare l’art.7
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