Spesso leggiamo alcune sentenze emesse dai tribunali, che esplicando le funzioni tipiche del giudice del lavoro, condannano, per evidente comportamento antisindacale, i dirigenti scolastici a cessare immediatamente il predetto comportamento, e quello che è peggio, condannano il Ministero dell’istruzione a pagare le spese processuali.
Quest’anno con grande ritardo rispetto agli scorsi anni, è arrivato il momento topico di sottoscrivere il contratto integrativo d’Istituto, che spesso è motivo di contenzioso, per la cocciutaggine di alcuni DS a volere disattendere l’art. 6 comma 2, punti h), i), m), del CCNL 2006 /2009.
Questo è un nodo cruciale che mette, le associazioni dei presidi contro le organizzazioni sindacali del personale scolastico. In particolare le rappresentanze dei Ds, spingono, con decisione e convinzione, per l’applicazione del d.lgs. 150/2009, che a loro dire ascrive le materie su citate dell’art. 6, all’esercizio dei poteri, esclusivi ed unilaterali, del dirigente scolastico, rifiutando di contrattare con le RSU sui temi dell’organizzazione del lavoro, mentre le OO.SS. ritengono tale comportamento un grave comportamento antisindacale ex art. 28 legge 300/1970. Come emerge anche da recenti sentenze e relative motivazioni, bisogna ricordare che la materia dell’art. 6 comma 2, punti h), i) , m), del CCNL 2006 /2009, rientra nella contrattazione d’Istituto e non rientra assolutamente nell’applicazione dell’art. 54 del d.lgs. 150/2009.
Il tribunale di Torino, Firenze, Bologna, Lucca, ma tanti altri ancora, ritengono la materia ai punti h), i), m), dell’art. 6 comma 2, del contratto scuola vigente, materia di “confine” tra l’ambito della concreta organizzazione del lavoro e l’ambito dell’effetto che le scelte organizzative esercitano sulle condizioni del lavoro del personale scolastico. Poiché a monte della contrattazione si collocano le scelte organizzative che coinvolgono direttamente il benessere dei lavoratori e del loro rapporto di lavoro, tale materia pretende criteri di elevata trasparenza, che non possono essere lasciati a decisioni unilaterali del DS, ma devono essere contrattati.
Ecco che il rifiuto a contrattare tale materia è ascrivibile a comportamento antisindacale. Purtroppo, con questa tornata di contrattazioni, la storia si ripeterà, con alcuni DS che infischiandosene delle varie sentenze dei tribunali, ultima in ordine di tempo quella del tribunale di Lucca (febbraio 2013), si rifiutano a priori di discutere in contrattazione integrativa, i punti h), i), m), dell’art. 6 comma 2 del contratto scuola, ingenerando contenzioso e altre sentenze dei tribunali, ma purtroppo anche il pagamento delle spese processuali a carico di tutto il sistema scolastico.
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