Un nostro lettore ci ha posto il seguente quesito:
“Sono un insegnante ITP iscritto in seconda fascia della GPS, avendo ricevuto una supplenza annuale per 5 ore settimanali e volendo aumentare il numero di ore di supplenza, vi chiedo se posso presentare la MAD anche in altra provincia”. Al fine di rispondere al nostro lettore, cerchiamo di chiarire cosa prevede la normativa in merito.
La Circolare Ministeriale n° 28597 del 29-07-2022, nel dare istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l’anno scolastico 2022/2023 dispone che i docenti inseriti nelle graduatorie GPS sia di prima sia di seconda fascia, non possono presentare domanda MAD in alcuna istituzione scolastica sia della stessa sia di altra provincia.
La suddetta circolare al punto 2 precisa che gli aspiranti docenti nel presentare la domanda di messa a disposizione devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 oltre al titolo di studio posseduto:
• gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione;
• la dichiarazione di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
Dopo l’esaurimento delle graduatorie d’istituto, il dirigente scolastico, può conferire le supplenze agli aspiranti che hanno manifestato la propria disponibilità e che non siano inseriti in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandoli secondo il seguente ordine:
• docenti abilitati e/o docenti specializzati;
• successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto;
• in ulteriore subordine, docenti che stanno conseguendo il titolo di studio.
Gli aspiranti che hanno dato la propria disponibilità tramite le MAD, individuati per eventuali supplenze, sono soggetti agli stessi vincoli ai quali sono soggetti i docenti delle GPS previsti dall’O.M.112 del 2022:
• la stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio;
• l’accettazione di spezzoni orario non può essere completata se non nella stessa provincia;
• ha diritto al completamento orario se la supplenza dovesse essere inferiore alla cattedra intera.
Il candidato che abbia presentato domanda di messa a disposizione, individuato quale avente diritto alla supplenza, secondo quanto disposto dall’art. 14 dell’O.M. 112,
deve conoscere i motivi e le sanzioni cui va incontro:
• la rinuncia, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso e posti d’insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
• l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
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