Categorie: Graduatorie

Chi riguarderà il prossimo decreto sulle GaE?

Come anticipato ieri, è di prossima emanazione un decreto ministeriale riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Il decreto riguarda esclusivamente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo ed i trasferimenti da una provincia all’altra, mentre con successivi provvedimenti saranno dettate istruzioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi.

Le GaE avranno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e saranno utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati.

Dalle stesse graduatorie saranno inoltre conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV fascia), potrà così chiedere:

a. la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria,

b. la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;

c. il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, dovrà essere presentata tramite apposito modello 1 (corredata dalle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione) e indirizzata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2011/2012, 2012/13 e 2013/2014, mentre la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.

La scadenza per l’invio, che dovrà avvenire esclusivamente su Istanze on-line, è fissata al 9 maggio 2014. Le funzioni saranno disponibili già dal 10 aprile, per cui gli interessati sono invitati ad effettuare per tempo la registrazione (qualora non sia stata già compiuta in precedenza), fase questa che richiede anche il riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica.

Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, i titoli culturali e di servizio valutabili, nonché gli eventuali titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.

Devono essere invece presentate in modalità cartacea (sempre entro il 9 maggio) direttamente all’ufficio territoriale della provincia prescelta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di ricevuta, le seguenti certificazioni:

– certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;

– titoli artisitici-professionali di cui all’art. 3 comma 3 del presente decreto;

– servizi di cui all’art. 2 comma 5 del presente decreto.

Seguiranno tempistiche diverse, che saranno successivamente comunicate, lo scioglimento delle riserve e l’inserimento dei titoli di specializzazione per coloro che conseguono i relativi titoli dopo la data di scadenza dei termini ed in tempo utile per le assunzioni relative agli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 (il riferimento è alla specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente e al diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori).

Sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento curricolare, corrispondenti a posti o classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.

Tra le novità, è valutabile come servizio di insegnamento la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’anno scolastico 2012/2013. Inoltre, il servizio prestato nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.

A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.

Per quanto riguarda infine la conferma dell’iscrizione con riserva, debbono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:

a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;

b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.

I suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i titoli valutabili.

Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presenteranno il modello 1 saranno cancellati definitivamente dalla graduatoria.

Il decreto precisa che l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia.

Lara La Gatta

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