Nelle nostre scuole sono equiparati al lavoratore, il socio lavoratore di cooperativa o di società; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.
In conclusione, nella nozione di “lavoratore equiparato” (e, quindi in tutela, con tutti gli obblighi conseguenti per il Committente/Datore di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08) rientrano anche quelle figure che svolgono prestazioni lavorative che, essendo materialmente o fisicamente svolte nel luogo di lavoro in cui si realizza l’attività del Committente ( nella scuola è il datore di lavoro riconducibile al Dirigente scolastico ), sono inserite a diverso titolo e stabilmente, nell’organizzazione dello stesso Committente consentendo a quest’ultimo il perseguimento degli scopi per i quali svolge la propria attività.
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