Tra il mese di luglio e quello di agosto 2016 si procederà con le domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2016/2017.
Per la presentazione di queste domande si procederà, anche quest’anno, in tempi diversi, a seconda della fase di mobilità e del ruolo d’appartenenza del docente presentante. La domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria potrà essere presentata attraverso il sistema delle istanze online del Miur. I docenti che potranno presentare l’istanza di utilizzazione sono coloro che sono elencati nell’art.2 comma 1 dell’ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni per l’anno scolastico 2016/2017.
Chi valuterà i titoli dei docenti per i punteggi delle prossime utilizzazioni?
La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo titolare di cattedra e/o posto in una data scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. È utile sapere che per quanto concerne, invece, i docenti titolari su ambito tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 08.4.2016 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni: nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso; per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; per i docenti di religione cattolica, fermo restando che le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 244 del 08.4.2016, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma 8.
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