L’accordo Miur-sindacati del 26 giugno 2018, su chiamata diretta ovvero sul passaggio dei docenti titolari di ambito su scuola, riguarda unicamente i docenti che si troveranno ad essere titolari di ambito nella mobilità 2018/2019.
MODIFICHE SUI PASSAGGI DEI DOCENTI DA AMBITO A SCUOLA 2018/2019
Come abbiamo spiegato in un altro articolo, saranno gli uffici scolastici provinciali a fare l’assegnazione da ambito a scuola sulla base del punteggio della mobilità a partire dalla scuola che indica il docente.
Tale scuola dovrebbe essere inserita al sistema Polis dal 28/6 al 5/7 per il primo ciclo, dal 13/7 al 23/7 per il secondo ciclo. Pubblicazione assegnazioni da parte degli uffici, dovrebbe avvenire dal 9/7 al 13/7 primo ciclo, dal 24/7 al 27/7 secondo ciclo. Prima si assegnano coloro che fruiscono delle precedenze, poi gli altri.
RESTANO TITOLARITA’ SU AMBITO E INCARICO TRIENNALE SU SCUOLA
Per quanto riguarda la titolarità dei docenti su ambito territoriale e il relativo incarico, da parte degli uffici scolastici per un triennio, su scuola, resteranno invariate per l’anno scolastico 2018/2019. Anche i docenti già titolari di ambito territoriale, assegnati per il 2016/2017 e il 2017/2018 ad una scuola, e che non abbiamo chiesto e ottenuto trasferimento su ambito per il 2018/2019, resteranno nelle scuole a loro già assegnate.
Almeno per adesso, in attesa di interventi legislativi che modificheranno definitivamente la legge 107/2015, restano giuridicamente valide la titolarità su ambito e il relativo incarico triennale su scuola, si modifica solamente il metodo di passaggio da ambito a scuola che non sarà più disposto dal Dirigente Scolastico sulla base di alcuni criteri deliberati dal Collegio dei docenti.
COSA CAMBIA NORMATIVAMENTE E COSA RESTA VALIDO
Con l’accordo Miur-Sindacati del 26 giugno 2018, viene annullato il comma 79 dell’art.1 della legge 107/2015. In tale norma veniva specificato che a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per il 2018/2019 questo comma perde efficacia, così come perde la sua efficacia il successivo comma 80. In tale comma era stabilito che il dirigente scolastico formulasse la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa, valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali dell’aspirante all’incarico e dando al Ds la possibilità di svolgere colloqui con i docenti da incaricare.
Viene anche annullato, con un tratto di penna, il comma 82 dell’art.1 della legge 107/2015, in cui era spiegato che l’incarico veniva assegnato dal dirigente scolastico e si perfezionava con l’accettazione del docente.
Resta invece valido, per il 2018/2019, il trasferimento con titolarità su ambito e l’incarico “triennale” definito dall’ufficio scolastico con il metodo suddetto.
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