I docenti che hanno ricevuto l’incarico triennale attraverso la chiamata diretta, erroneamente pensano di avere diritto a quel posto per l’intero triennio.
Le cose non stanno affatto così, infatti chi ha ricevuto, in quanto titolare su ambito territoriale, un incarico triennale da parte di una scuola per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, non ha per nulla la garanzia di restare tranquillo e indisturbato al suo posto per l’intero triennio concordato, come sarebbe dovuto ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015.
Infatti potrebbe capitare che la scuola subisca un calo di iscrizioni e una conseguente riduzione di organico, situazione che potrebbe restituire il suddetto docente, per condizione di soprannumero o esubero, all’ambito territoriale di provenienza o addirittura in un ambito territoriale della provincia o anche della regione di titolarità.
Un’altra ipotesi che potrebbe accadere, è quella di una modifica del PTOF riguardo la richiesta di altra classe di concorso rispetto quella richiesta l’anno precedente.
Facciamo un esempio per capire cosa intendiamo dire: “ Se per l’anno scolastico 2016/2017 la scuola aveva richiesto un insegnamento di A019, con l’intenzione di fare un progetto triennale con un docente di quella disciplina, chiamato dall’ambito territoriale, e poi, in corso di anno scolastico si è invece deciso di fare un’altra scelta, e la scuola decide, proponendo un altro tipo di progetto, di modificare il PTOF per richiedere l’eliminazione del posto della classe di concorso A019 e il contestuale inserimento di un altro posto di un’altra classe di concorso attinente con il nuovo progetto, allora, in tal caso, se la richiesta venisse accolta dall’ufficio scolastico, il docente della A019 si troverebbe nel rischio di finire in soprannumero. Infatti è utile sapere che il piano dell’offerta formativa si aggiorna annualmente come avviene anche per l’organico dell’autonomia, non si tratta di esercizi triennali ma annuali”.
Quindi teoricamente se un dirigente scolastico volesse restituire il docente di potenziamento, appena chiamato dall’ambito territoriale, allo stesso ambito, potrebbe chiedere una modifica dell’organico dell’autonomia in base alle modifiche del PTOF deliberate dagli organi collegiali.
Per cui è assolutamente improprio pensare che il docente chiamato su organico dell’autonomia dal Ds dall’ambito territoriale, ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015, ha un incarico di durata triennale rinnovabile purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa.
Forse su questo punto dovrebbe fare chiarezza il MIUR, spiegando con precisione, quali sono i casi per cui l’incarico di durata triennale di un docente chiamato da un dirigente scolastico da ambito territoriale, può essere rescisso prima della naturale scadenza di legge.