I criteri riportati nelle linee guida del Miur sull’individuazione dei docenti per competenze sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Questa o è uno dei chiarimenti contenuti nelle faq pubblicate dal Miur, con le quali vengono fornite indicazioni sul numero degli avvisi ai quali il docente può rispondere, su come si svolgerà il colloquio e sulla discrezionalità di scelta da parte del dirigente a parità di titoli e di competenze.
Ecco di seguito le 11 faq:
1. I criteri delle Linee guida (MIUR – prot. n. 2609/2016) non sono vincolanti, pertanto, possono essere utilizzati anche titoli di studio, documentazione di determinate esperienze, propedeutiche alla realizzazione delle finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa? Possono essere utilizzate per guidare la scelta, anche la valutazione delle cosiddette “soft-skills”? possono essere inserite competenze organizzative? Può essere valorizzata la continuità didattica Fra le competenze richieste è possibile fare riferimento al possesso di “altre” abilitazioni o ad esperienze di insegnamento particolari (ad esempio in pluriclassi, scuola in ospedale etc)?
I criteri e le competenze elencati nelle Linee guida (MIUR – prot. N. 2609/2016) sono a titolo esemplificativo e non esaustive, fermo restando quanto disposto dal comma 79, art. 1 della legge 107/2015, nella individuazione per competenze sono “valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali” [legge 107/2015, art. 1, comma 80]. Il dirigente scolastico, pertanto, può indicare i criteri e le competenze che ritiene più opportuni, adeguati e coerenti con le finalità individuate e formalizzate nel Rapporto di autovalutazione, nel Piano di Miglioramento e nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Sempre nel rispetto della trasparenza e pubblicità dei criteri adottati nella procedura di scelta.
2. Un posto si è liberato a causa del trasferimento di un docente in un’altra scuola, quindi, è un posto in organico di diritto. È possibile metterlo a disposizione nell’avviso?
In questo caso si procederà immediatamente all’integrazione dell’avviso, mettendo a disposizione il posto.
3. I docenti, qualora non sia stato pubblicato alcun avviso, conoscendo la disponibilità di posti, possono autocandidarsi? Il dirigente scolastico è tenuto a tener conto delle autocandidature?
Il dirigente scolastico, non avendo dato luogo ad alcun avviso, non può procedere a proposta di incarico.
4. È possibile fare un avviso pubblicando solo le competenze richieste senza specificare la classe di concorso o l’ordine di scuola interessata?
No, non è possibile.
5. Per gli Istituti scolastici con plessi collocati in ambiti territoriali differenti, ai docenti di quale ambito territoriale deve essere rivolto l’avviso?
I plessi appartenenti alla stessa istituzione scolastica sono tutti afferenti al medesimo ambito, quindi, il dirigente scolastico formula l’avviso di disponibilità in relazione all’ambito territoriale di ubicazione della sede dell’istituzione scolastica
6. Per i posti oggetto dell’avviso sul sostegno, se non si candidano docenti con titolo specifico, posso incaricare altri docenti privi di specializzazione? Possono essere richieste competenze specifiche in relazione all’alunno da seguire?
No, i posti oggetto dell’avviso sul sostegno sono destinati ai docenti dell’ambito in possesso del titolo di specializzazione. Nell’avviso è possibile specificare una serie di ulteriori competenze che permettano di scegliere docenti idonei a seguire i singoli percorsi educativi individualizzati degli alunni disabili.
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7. Un docente può rispondere a diversi avvisi nel proprio ambito? Anche per gradi di istruzione differenti?
Il docente può candidarsi per tutti gli avvisi che ritenga di proprio interesse purché nella tipologia di posto e classe di concorso corrispondente al proprio ruolo.
8. Se un docente non risponde a nessun avviso, che succede?
L’Ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte o non abbiano risposto ad alcun avviso.
9. È possibile fare avvisi per la richiesta di docenti di scuola secondaria di primo grado, ad es. di educazione fisica, ed. musicale, per coprire posti della scuola primaria?
No, il dirigente Scolastico assegna il docente sulla scuola primaria nell’ambito delle risorse disponibili in quanto già presenti nella scuola, semmai nell’avviso si può specificare che il posto potrà prevedere anche un’attività sulla scuola di diverso ordine.
10. A parità di titoli e competenze, è necessario fare una graduatoria per procedere alla scelta? Può essere opportuno mettere nell’avviso le modalità per la stesura della graduatoria? È opportuno pubblicare una griglia di punteggi per valutare i titoli?
Non è necessario predisporre una graduatoria. Ogni dirigente scolastico stabilisce, nell’ambito della propria discrezionalità, le modalità di predisposizione dell’avviso, della selezione e della chiusura della stessa.
11. Il colloquio è gestito singolarmente dal dirigente scolastico o deve essere insediata una commissione? Il colloquio deve essere verbalizzato? Nei casi debbano essere individuate competenze specifiche, ad esempio un docente di pianoforte, può essere costituita una commissione per svolgere il colloquio e, magari, includere anche una prova pratica? Il colloquio deve essere pubblico? Quale peso ha il colloquio nella scelta?
Il colloquio non prevede prove di alcun genere. Non è una procedura concorsuale per l’accertamento dei requisiti del ruolo docente. Esso ha lo scopo di dare al docente la possibilità di illustrare il proprio curriculum e acquisire informazioni utili per la scelta della scuola.
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