“Nel CCNI sulla mobilità – sostiene l’Anp – si fa largo uso di espressioni imprecise, ambigue e giuridicamente atecniche. E così, su tali imprecisioni lessicali si basa la fantasiosa – e illegittima – interpretazione sindacale che mira unicamente ad ingannare i dirigenti, creando una sconcertante confusione mediatica e facendo loro credere che le cose stiano come i sindacati vorrebbero”.
In queste ore, il sindacato presieduto da Giorgio Rembado interviene sulla questione della chiamata per competenze non solo per polemizzare con i sindacati del comparto, accusati di una “libera e fantasiosa interpretazione contra legem” del CCNI ma soprattutto per fornire le proprie indicazioni operative.
La procedura da seguire, secondo l’Anp, è questa.
1. Definire, in coerenza con il PTOF e per ogni singolo posto che sia concretamente vacante e disponibile, le competenze professionali che il docente da chiamare deve possedere.
2. Acquisire il parere del collegio dei docenti sui soli requisiti (cioè titoli ed esperienze); ciò significa che il dirigente deve porre in votazione la proposta di requisiti che ritiene più correlati alle competenze. Il parere può essere favorevole oppure contrario (eventuali iniziative “di rifiuto” della deliberazione sono ininfluenti sul proseguimento della procedura).
3. Procedere con proprio atto datoriale alla individuazione dei requisiti; un eventuale parere contrario del collegio, posta la natura tecnica dello stesso, può convincere il dirigente a riconsiderare la propria proposta.
4. Definire i criteri di valutazione delle candidature e pubblicare i relativi avvisi.
5. Integrare, eventualmente, gli avvisi a seguito di modifiche al numero dei posti indotte dalle procedure di mobilità.
6. Individuare i docenti da assegnare all’organico dell’autonomia, avvalendosi anche di colloqui, senza redigere alcuna graduatoria. “Ricordiamo, al riguardo – sottolinea l’ANP – che il potere datoriale di individuazione ha carattere discrezionale ed è vincolato solo dal generale obbligo di buona fede e correttezza. Se il dirigente non ritiene idoneo alcun docente dell’ambito non conferisce incarichi”.
7. Pubblicare gli incarichi conferiti e i relativi curricula.
La “scaletta” proposta dall’Anp si basa su una analisi puntuale del testo del CCNI condotta alla luce delle disposizioni della legge (sial la 107 sia il TU 165 del 2001).
Secondo legge e contratto – chiarisce l’Anp – gli “elementi di giudizio” su cui il dirigente deve basarsi nell’individuazione dei docenti sono tre: curriculum, esperienze professionali, competenze professionali.
Ora, aggiunge l’Anp, il CCNI (con il relativo allegato) fornisce indicazioni solo in merito al curriculum (identificato con la parola “titoli”) ed alle esperienze professionali. L’insieme di titoli ed esperienze è ribattezzato con il termine “requisiti”.
Non solo, ma “la deliberazione del Collegio non può che riguardare l’espressione di un parere – sui soli requisiti – che non ha carattere vincolante per il dirigente”.
“Il CCNI – conclude l’analisi del sindacato di Rembado – nulla dice (né potrebbe dirlo, ancora una volta a pena di nullità) sulle competenze professionali la cui definizione da parte del dirigente è libera – purché resti entro i limiti di coerenza con il PTOF – e rientra nella sua piena ed esclusiva competenza”.
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