Categorie: Politica scolastica

Chiamata diretta: sindacati soddisfatti, ma la discrezionalità del ds resta

La questione della “chiamata per competenze” potrebbe forse avviarsi verso la conclusione: nella tarda serata dell’11 aprile è stata infatti siglata la relativa ipotesi di contratto su cui però dovranno esprimersi il Mef e la Funzione Pubblica.

I sindacati parlano di un risultato importante se non altro perché il Ministero ha riconosciuto che la materia possa essere regolata per via contrattuale.
Difficile dire però se, nel concreto, l’accordo eliminerà ogni forma di discrezionalità del dirigente scolastico: probabilmente lo si capirà dai fatti e da come l’accordo verrà effettivamente messo in pratica.

Il contratto prevede infatti quanto segue: “Il dirigente scolastico, previa deliberazione del collegio dei docenti su proposta del dirigente medesimo, individua sino a un massimo di sei titoli ed esperienze specifiche tra quelle di cui all’ allegato A [li riportiamo poco sotto, ndr], per ciascun posto vacante e disponibile, ovvero per gruppi di posti, in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica.  Qualora il collegio dei docenti correttamente convocato non si esprima entro 7 giorni dalla data prevista, il dirigente scolastico procede comunque all’individuazione dei requisiti e alla pubblicazione dell’avviso, nel rispetto dei termini previsti a livello nazionale”.

 

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Nel concreto, quindi, la procedura dovrebbe prevedere questi passaggi:
1. Il dirigente propone al collegio un elenco di criteri desunti da quelli indicati nel contratto nazionale
2. Il collegio delibera i criteri, fino ad un massimo di 6 
3. Il dirigente predispone il bando tenendo conto della delibera del collegio 
4. sulla base dei criteri il dirigente individua i docenti da “chiamare” dagli albi

In realtà il dirigente continuerà ad avere ampi margini di discrezionalità perché in nessun punto dell’accordo si parla di graduatorie o punteggi come invece avrebbero voluto le organizzazioni sindacali.

L’accordo prevede 8 titoli tra i quali i collegi potranno scegliere

1. ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste
2. ulteriore abilitazione all’insegnamento
3. specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
4. dottorato di ricerca
5. specializzazione in italiano L2
6. certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2
7. master universitari
8. pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste

Queste invece le esperienze professionali che potranno essere tenute in considerazione

1. insegnamento con metodologia CLIL
2. esperienza di insegnamento all’estero
3. partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari
4. esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5. esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  integrazione e inclusione
6. tutor per alternanza scuola/lavoro
7. animatore digitale
8. attività di tutor anno di prova
9. referente/coordinatore orientamento e/o valutazione

Ad una prima lettura sembra che il testo dell’accordo potrebbe dare adito a difficoltà interpretative. Per esempio: i criteri oggetto della delibera del collegio sono 6 in tutto o 6 per i titoli e altrettanti per le esperienze? E, soprattutto, la delibera del collegio deve intendersi come atto vincolante ?
Il “previa delibera” farebbe pensare ad un passaggio non vincolante (altrimenti si sarebbe dovuto scrivere “sulla base/tenuto conto della delibera ..” o addirittura “in esecuzione della delibera…”). 
Ma è anche possibile che questi dettagli vengano chiariti quando l’accordo di queste ore verrà trasformato in un contratto definitivo dopo aver acquisito il visto di Mef e Funzione Pubblica.

 

Reginaldo Palermo

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