Resa nota nei giorni scorsi la circolare n. 12 del Ministero dell’Economia relativa alla applicazione dell’art.9 della legge n.122/10 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).
La circolare fornisce una serie di chiarimenti importanti soprattutto in fatto di trattamento individuale accessorio dei pubblici dipendenti.
La legge, infatti, prevede che a partire dal 2011 il trattamento economico complessivo di ciascun dipendente pubblico non può aumentare rispetto a quanto percepito nel 2010. Secondo taluni tale disposizione di legge andrebbe intesa in senso letterale e cioè che in ogni caso lo stipendio complessivo di ciascun dipendente non può aumentare in nessun caso.
Ora la circolare n. 12 chiarisce la questione e precisa che, come è peraltro ovvio, l’entità dei compensi accessori non rientra in questa fattispecie in quanto si tratta di compensi legati a specifici incarichi o ad altre esigenze organizzative (per esempio lavoro straordinario) che possono sussistere o meno di anno in anno.
In proposito la circolare è piuttosto chiara: “Non vanno considerate nel tetto 2010 le somme corrisposte per missioni nazionali o all’estero, per lavoro straordinario o per maggiorazioni comunque legate all’articolazione dell’orario di lavoro (turnazioni); se analoghe prestazioni (missioni, straordinari, turnazioni ecc.) saranno svolte negli anni successivi al 2010, esse verranno retribuite negli importi dovuti, anche se superiori a quelli erogati nel 2010”.
“Analoghe considerazioni – prosegue la circolare – valgono per gli emolumenti corrisposti per lo svolgimento di specifici incarichi e, pertanto, i relativi importi non sono da considerare nel tetto 2010. Se le stesse prestazioni verranno svolte anche negli anni successivi al 2010, andrà corrisposto il relativo trattamento fintanto che permane l’incarico”.
La circolare chiarisce anche che eventuali nuovi incarichi conferiti nel triennio 2011-2013 potranno essere regolarmente remunerati anche se non sussistenti nel 2010.