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Chiarimenti del Ministero della Giustizia sui certificati antipedofilia

Nei giorni scorsi su questo sito abbiamo già avuto modo di parlare del nuovo obbligo introdotto decreto legislativo n. 39 del 2014, che in attuazione della direttiva dell’Unione europea n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, prescrive che il “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori,” deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, “al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

Sulla questione si segnalano due note di chiarimento del Ministero della Giustizia, che fanno seguito alla circolare del 3 aprile 2014 che illustrava il nuovo obbligo per i datori di lavoro.

La prima nota si riferisce alla portata applicativa del decreto, precisando che l’obbligo sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro, come nel caso dei volontari. Secondo il ragionamento del Ministero, infatti, laddove il comma 2 del nuovo articolo 25-bis riferisce delle sanzioni amministrative pecuniarie, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, parla del “datore di lavoro”, espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni.

La seconda nota riguarda invece i tempi di rilascio dei certificati: l’ufficio del Casellario centrale ha assicurato circa la tempestività (entro qualche giorno dalla richiesta) con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell’art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002. Fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro può comunque procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Per la richiesta del certificato si può utilizzare il modello per la richiesta disponibile sul sito del Ministero della Giustizia.

Lara La Gatta

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