Categorie: Personale

Chiarimenti della Funzione Pubblica su causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata

Con il parere n. 32934 del 6 agosto 2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto ad alcuni chiarimenti in merito alle problematiche sorte a seguito all’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata operata dall’art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011.
Tra gli aspetti chiariti, uno riguarda l’applicazione della norma transitoria, che per il DPF si estende anche a coprire le istanze dirette ad accertare l’aggravamento riferito ad infermità già accertate e riconosciute come dipendenti da causa di servizio prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa, trattandosi di fattispecie inquadrabili nell’ambito dei “procedimenti in corso”.
Per quanto concerne poi il termine finale per l’accettazione delle istanze da parte dell’Amministrazione, il dipendente può avere interesse anche ad ottenere un atto di accertamento “in sé e per sé”, vale a dire a prescindere dal riconoscimento dei benefici economici dell’equo indennizzo e del rimborso spese di degenza. Può essere questo il caso in cui l’accertamento può essere finalizzato al conseguimento di vantaggi vari previsti dalle norme e dai CCNL, come l’esenzione dal regime della reperibilità in caso di malattia, lo scomputo dal periodo di comporto, l’esclusione della decurtazione del trattamento economico in caso di assenza per malattia.
Il d.P.R. n. 461 del 2001 non prevede, a tale proposito, alcun termine per la presentazione della domanda di accertamento in sé e per sé in corso di rapporto, mentre stabilisce dei termini perentori nel caso in cui l’accertamento sia finalizzato al riconoscimento dei benefici economici, termini il cui rispetto condiziona quindi l’ammissibilità della domanda avente ad oggetto i benefici stessi. L’art. 6 in commento ha abrogato non solo gli istituti economici collegati all’accertamento della dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio (equo indennizzo, rimborso spese e pensione), ma anche “l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio”. Pertanto, dopo l a sua entrata in vigore, i procedimenti di accertamento in sé e per sé sono salvaguardati (e la salvaguardia vale anche se gli stessi sono stati avviati dopo la scadenza del termine semestrale di decadenza previsto per la tempestività della domanda avente ad oggetto i benefici economici) soltanto se la relativa domanda sia stata presentata prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore dell’abrogazione) ovvero siano riferiti ad eventi occorsi prima della predetta data per procedimenti instaurabili d’ufficio.
In sintesi, secondo il Dipartimento, sono considerate ammissibili:
– le domande aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione presentate in corso di rapporto entro il 5 dicembre 2011, anche se successivamente alla scadenza del termine semestrale in cui l’interessato ha avuto conoscenza del fatto, fermo restando che in questo caso è precluso il riconoscimento dell’equo indennizzo e del rimborso spese;
– le domande aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione presentate entro la scadenza del termine semestrale decorrente dalla conoscenza dell’infermità o della lesione da parte dell’interessato (termine di decadenza per la concessione dei benefici economici) e, quindi, anche successivamente al 5 dicembre 2011, per fatti verificatisi comunque entro tale data;
– le domande aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione presentate entro 5 anni dalla cessazione del rapporto (termine di decadenza per il riconoscimento della pensione privilegiata) intervenuta entro il 4 dicembre 2011.
Ovviamente, resta ferma in ogni caso la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Lara La Gatta

Articoli recenti

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024

Docenti supplenti, ecco quando ai precari spetta la continuità del contratto per il periodo di vacanza e sospensione dell’attività didattica

Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…

22/12/2024

Legge di bilancio: mancano risorse per le famiglie che mandano i figli nei centri estivi

Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…

22/12/2024

Grammatica valenziale, esempi e pratiche: perché è importante agire sul ragionamento più che sulla memoria

La grammatica valenziale insegna a comprendere la struttura della frase ragionando sui legami tra parole,…

22/12/2024