Sono una docente idonea al concorso a cattedre bandito nel 2012 dal Ministro Profumo D.M. 24.09.2012, n. 82. Scrivo in seguito alle polemiche suscitate dalla pubblicazione del decreto n. 356 del 23 maggio 2014 relativo allo scorrimento delle graduatorie di merito del suddetto concorso. Spiace costatare che i precari non vedono di buon occhio l’ingresso nel mondo della scuola di giovani leve preparate e duramente selezionate. Spiace inoltre costatare che i media hanno colto occasione per diffondere notizie non veritiere relative al numero degli idonei e al bando, incrementando in questo modo l’astio nei confronti di persone che si stanno muovendo entro i margini della legalità.
Come noto il Decreto Legislativo n. 297/94, anche detto Testo Unico della scuola, all’articolo 399, stabilisce i criteri di accesso ai ruoli e, in particolare, al comma 1 recita che l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, oggi Graduatorie ad Esaurimento. Vorrei ora specificare alcuni punti, evidentemente non chiari, non solo ai precari della scuola ma anche, aimè, ai media: 1. Il bando Profumo non ostacola in alcun modo lo scorrimento delle graduatorie, le quali sono, infatti, composte dai nomi dei candidati che hanno superato tutte le prove selettive (si veda il bando del concorso all’art.13, D.M. 24.09.2012, n. 82). Le graduatorie di merito devono inoltre avere validità triennale (così come stabilisce l’art.400, D.L. 297/94) ovvero non possono decadere prima che vengano pubblicate le graduatorie relative al successivo concorso ordinario. 2. Per il motivo di cui al punto 1, il decreto n. 356 del 23 maggio 2014 non modifica assolutamente e in nessun punto il bando del concorso Profumo.
Il problema è nato il 6 febbraio 2014 quando il Miur inoltrò a tutti gli USR d’Italia le indicazioni da seguire per le immissioni in ruolo. La circolare ministeriale in questione, che porta la firma del Capo Dipartimento del Ministero Luciano Chiappetta, recita esattamente: “Inoltre, si ricorda che i docenti di cui ai concorsi banditi con il DDG 82/2012, le cui procedure si siano concluse entro il 31.8.2013, vanno nominati esclusivamente per il numero di posti messi a concorso. Gli eventuali residui, relativi alla percentuale del 50% riservata ai concorsi ordinari, vanno assegnati ai candidati dei precedenti concorsi ordinari. In caso si esaurimento, i citati posti vanno ad aggiungersi a quelli riservati alle GAE .”Come evidenziato, con questa circolare si sancisce che l’aliquota del 50% delle immissioni in ruolo da destinare alla graduatoria di merito del concorso ordinario non deve essere assegnata alla graduatoria in vigore (ossia quella del concorso bandito nel 2012) ma bensì ai candidati idonei dei precedenti concorsi ordinari (concorsi 1999 e 1990). Da questa nota si evince che, fatti salvi i casi di regioni e cdc con graduatorie di merito dei concorsi ordinari esaurite, non vi era alcuna intenzione di attingere al 100% dalle graduatorie ad esaurimento, ma semplicemente di spostare l’aliquota del 50% dalla graduatoria di merito del 2013 a quella del precedente concorso. Questo aspetto è quanto meno discutibile ed è evidente quanto la circolare sia stata discriminatoria nei confronti dei candidati idonei dell’ultimo concorso, oltre che illegittima nella parte in cui ripropone il reclutamento per i ruoli dalle graduatorie dei precedenti concorsi ordinari oramai decadute in seguito all’approvazione dei nuovi elenchi. Questo documento blocca definitivamente lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso del 2012 oltre i posti banditi generando idonei di serie A, ossia tutti quelli dei precedenti concorsi ai quali furono concessi scorrimento, abilitazione e ingresso in GAE (ragione per cui per tanti anni hanno usufruito del doppio reclutamento), e idonei di serie B, quelli dell’ultimo concorso, ai quali non viene concesso alcun riconoscimento. In seguito alla sua emanazione i precari storici esultarono poiché in realtà, nella maggioranza delle regioni, le graduatorie dei candidati idonei dei precedenti concorsi e con specializzazione sul sostegno (ai quali la circolare fa riferimento) sono esaurite per la maggioranza delle regioni, per cui in questa occasione si è attinto al 100% dalle GAE.
Per tornare al tanto odiato e discusso Decreto n.356 del 23 maggio 2014, questo ristabilisce quanto sarebbe accaduto se non vi fosse stato l’invio delle circolari a tutti gli Uffici Scolastici Regionali: lo scorrimento. Questo, infatti, ripeto ancora una volta, non viene mai ostacolato dal bando Profumo per cui si sarebbe certamente verificato per quelle graduatorie di merito per le quali i vincitori sono stati completamente assorbiti. Spero che da questo breve documento si comprenda che gli idonei del concorso a cattedre si sono mossi esclusivamente nei limiti della legalità e che hanno letto e rispettano il bando del concorso e il Testo Unico della scuola.
Gli idonei hanno portato avanti la loro battaglia senza alcun sostegno da parte dei sindacati confederali e dei poteri forti e, soprattutto, senza calpestare i diritti degli altri docenti già presenti in GAE, ai quali auguriamo al più presto la fine della carriera da precari e l’inizio di una carriera certa. Vorremmo che questa guerra nei confronti di giovani (e meno giovani) docenti duramente selezionati finisse qui e che i nostri futuri colleghi prendessero coscienza del fatto che, le immissioni in ruolo al 100% da GAE, pur in presenza di graduatorie di merito da cui attingere, violano il D.L. n. 297/94 all’articolo 399, commi 1 e 2 dai quali oltre alla ripartizione al 50 e 50, si evince che, laddove la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.