Una nota, datata 11 giugno 2003, a firma del direttore generale Alberto Bottino, è stata inviata dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania ai dirigenti scolastici e amministrativi e alle Organizzazioni sindacali per alcuni chiarimenti in merito alla sostituzione del dirigente scolastico.
L’Ufficio Regionale ha risposto ai numerosi quesiti pervenuti, da parte dei dirigenti scolastici, in merito agli effetti prodotti dall’applicazione dell’art. 31 del C.C.N.L. del personale docente e Ata, siglato il 16 maggio 2003, in particolare sulle funzioni vicarie, sugli istituti degli esoneri e semiesoneri e sulle relative indennità per funzioni superiori.
La nota, premettendo che il contratto assumerà veste giuridica cogente di norma pattizia alla firma definitiva, precisa:
1. la preintesa contrattuale riconosce due collaboratori individuati dal dirigente scolastico;
2. l’istituto dell’esonero e/o del semiesonero continua ad essere previsto nella preintesa del C.C.N.L. quale risorsa contrattuale;
3. il dirigente scolastico potrà attribuirla al collaboratore individuato, incaricandolo della sua sostituzione con provvedimento formale. Giova, infine, rammentare che le indennità di funzioni superiori sono normate dall’art. 52 del D.L.vo n. 165/2001, che ne prevede l’erogazione a carico dell’Amministrazione.
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