Chiarimenti Inps sulla pensione ai superstiti per i figli studenti

I figli o equiparati che alla data della morte pensionato o assicurato Inps hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in loro favore, fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza alla scuola media o professionale, oppure, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza universitaria.

Il chiarimento è contenuto nel Messaggio n. 2758 del 21 giugno 2016, con il quale l’Inps ha fornito le seguenti precisazioni riguardo al riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studii e nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.

In particolare, l’Inps ha chiarito che il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, e il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati.

 

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Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati, il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.

Inoltre, il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti.

Diversamente, il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, non ha diritto alla pensione ai superstiti.

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Lara La Gatta

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