Nell’agosto del 2014 il Ministero della Salute aveva pubblicato le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica (O.M. 8 agosto 2014).
A seguito di alcune richieste di chiarimenti, lo stesso Ministero ha emanato la nota prot. 4165 del 16/06/2015 (trasmessa dall’U.s.r. Lombardia), che oltre ad illustrare tutti i punti dell’Ordinanza, ha chiarito quali sono i soggetti che necessitano dell’obbligo della certificazione per attività sportiva non agonistica.
Ricordiamo che devono farsi rilasciare il certificato:
Il Ministero chiarisce che per “coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ….. ” debbano intendersi i soggetti tesserati che praticano attività sportive regolamentate da Federazioni sportive nazionali o da Discipline associate o da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONL.
Ne consegue che non è sufficiente che una qualunque attività sia organizzata da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ma deve essere considerato lo specifico dell’attività praticata ovvero se l’attività sia o meno chiaramente disciplinata dai regolamenti di Federazioni, Discipline associate e Enti di promozione.
Solo nel caso che venga praticata un’attività regolamentata sussiste l’obbligo di un certificato per attività sportiva non agonistica. Tutte le altre attività non regolamentate sono da considerarsi attività ludico motorie a carattere ricreativo, anche se organizzate da società sportive affiliate, e quindi non necessitano di un certificato per attività sportiva non agonistica.
Questo non esclude, come specifica la nota ministeriale, la raccomandazione di rivolgersi ad un medico di fiducia in particolare nei soggetti a rischio e quando si intenda praticare un esercizio fisico particolarmente intenso.
L’eventuale certificato che attesta la possibilità di effettuare attività ludico motoria può essere rilasciato da qualsivoglia medico abilitato alla professione.
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