Il Miur, con la nota prot. n. 2362 del 13 marzo 2014, fa seguito alla precedente nota prot. n. 1734 del 27 febbraio 2014, con la quale era stata estesa la valutazione dei progetti regionali di cui all’art. 5 comma 4bis della Legge 128/2013 a decorrere dall’a.s. 2012/13, con particolare riferimento al personale che aveva rinunciato alla partecipazione ai progetti medesimi, in quanto all’epoca non valutabili.
Al riguardo, con l’ultima nota il Ministero precisa che il relativo punteggio potrà essere attribuito nelle graduatorie permanenti ATA soltanto qualora risulti che il personale interessato abbia dichiarato per iscritto, sotto propria responsabilità, di aver effettivamente rinunciato ai suddetti progetti regionali, specificandone la tipologia e il periodo di durata, con l’espressa motivazione della non valutabilità dei progetti.
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