Categorie: Personale

Chiarimenti sulle incompatibilità dei commissari agli esami di Stato

Con la nota prot. n. 5372 del 12 giugno 2015, il Miur ha fornito chiarimenti specifici sull’ordinanza ministeriale esami di Stato n. 11 del 29 maggio 2015, nella parte in cui all’art. 15, commi 3 e 4, elenca i casi in cui è necessario procedere alla sostituzione dei commissari.

In particolare “un componente della commissione d’esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale”; inoltre, “qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvederà alla necessaria sostituzione. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare”

A tal fine, il Miur sottolinea l’opportunità di evitare in assoluto la nomina dei commissari interni in situazioni

di incompatibilità e la necessità di sostituire con immediatezza gli eventuali commissari esterni che si trovino in tali situazioni.

Però, considerati i tempi di pubblicazione dell’ordinanza, il Miur ritiene valida, eccezionalmente per quest’anno, la clausola di salvaguardia secondo cui non si procede alla sostituzione del solo commissario interno legato dai vincoli di cui sopra con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto di designare un altro docente della classe con specifica e puntuale motivazione.

Alla luce di quanto sopra precisato, è dunque sempre più importante tener conto di tale nuovo ed ancor più rigoroso contesto giuridico anche nella fase preliminare di formazione delle classi ed assegnazione dei docenti alle stesse.

Lara La Gatta

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