Categorie: Personale

Chiarimento su fruizione della precedenza per assistenza nella mobilità

Una docente che ha fatto richiesta di mobilità ci chiede un chiarimento normativo sul diritto a fruire della precedenza per assistenza al genitore.

La docente in questione ha avuto annullata, nella lettera di notifica della mobilità, la precedenza per il figlio referente unico che chiede di assistere il genitore. L’annullamento di questa precedenza è stato giustificato dall’ATP, che ha esaminato la domanda, in modo poco convincente. Infatti i funzionari dell’ATP hanno tolto la precedenza di assistenza al genitore alla docente, perché avrebbe sbagliato a indicare le preferenze nel modello unico di domanda.

In sostanza la docente avrebbe dovuto usufruire dell’art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92 essendo l’unica figlia a potersi prendere cura del genitore disabile in stato di gravità, invece l’ufficio scolastico ha ravvisato un “discutibile” errore nella scelta delle preferenze. La docente ha espresso nella domanda per le prime quattro preferenze i codici di scuole del comune di residenza del genitore disabile, la quinta preferenza espressa è stata quella di una scuola di un comune limitrofo a quello del comune di residenza del genitore, infine l’ultima preferenza espressa è stata quella dell’ambito in cui ricadono le cinque scuole espresse precedentemente.

I funzionari dell’ATP hanno ritenuto di annullare la precedenza per il fatto che alla quinta preferenza è stata inserita una scuola di un comune differente da quello dall’assistito.

Vediamo cosa dice il contratto al riguardo essendo questa norma una novità introdotta per l’anno 2017/2018 visto che non esistono più i codici dei comuni e che il modello per la domanda di mobilità provinciale e interprovinciale era unico.

All’art.13 comma 1 punto IV è scritto quanto segue: “Per usufruire di tale precedenza è necessario esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili”.

Per quanto scritto nel CCNI della mobilità del 11 aprile 2017 pare evidente che il docente per usufruire della precedenza per assistere il genitore, avrebbe dovuto mettere “come prima preferenza o come prime preferenze” quelle riferibili a scuole comprese nel comune di assistenza qualora avesse voluto esprimere anche scuole di comuni diversi da quello di assistenza. Proprio quello che ha fatto la docente a cui è stata annullata ingiustamente la precedenza dell’art.33 commi 5 e 7 della legge 104. Sarà sicuramente motivo di future sentenze dei giudici del lavoro che senza dubbio daranno la nostra stessa interpretazione della norma contrattuale.  

Lucio Ficara

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