In queste ultime due settimane si è aperto il “balletto” invernale della chiusura scuole per maltempo. Infatti, le allerte meteo hanno portato in molte regioni la scelta di chiusura degli istituti, o in alcuni casi, la sospensione delle attività didattiche.
Come abbiamo riportato in precedenza, i giorni di chiusura non devono essere recuperati da studenti e personale, nemmeno se incidono sui 200 giorni indicati come soglia minima per la validità dell’anno scolastico.
Segnaliamo la presa di posizione della Cub Scuola, che si riferisce alle continue lamentele di molti lavoratori della scuola che dovranno recuperare tali giorni di chiusura.
Essendo il rapporto di lavoro del personale di pubblica amministrazione di natura civilistica e obbligazionario tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferiemnto è l’art. 1256 del cod. civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
A questo punto, il sindacato guidato da Cosimo Scarinzi rilancia, ribadendo che l’assenza del personale scolastico per causa di forza maggiore non è imputabile ai lavoratori, e quindi non è possibile chiedere il recupero di quelle ore o giorni. E quindi, tali giorni, devono essere retribuiti come se il lavoratore si fosse recato a scuola regolarmente.
Il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, prevede come la regolarità dell’anno scolastico sia fissata in almeno 200 giorni di lezione.
Ma ricordiamo che la circolare Miur del 22 febbraio 2012, specifica che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
Questo vuol dire che non succede nulla anche se dovesse davvero venire meno il limite dei 200 giorni.
Nel caso di sospensione delle attività didattiche, dovuta pertanto ad eventi straordinari come ad esempio emergenze sanitarie o di pericolo, la scuola rimane aperta ma non si svolgono lezioni e solo il personale ATA deve recarsi a scuola.
In questa situazione, ricordiamo ancora una volta, i docenti non sono tenuti a recarsi a scuola a meno che in quei giorni non siano in programma delle attività previste dal piano annuale, ad esempio di ordine collegiale.
Tuttavia, se non si tratta di attività urgenti, il preside può anche disporre di rimandarle in altri giorni.
I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…
È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…
Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…
Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…
Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…
Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…