Dopo Messina, anche le città di Palermo e Agrigento vedono stoppare le ordinanze di chiusura delle scuole dei sindaci (dal 13 al 16 gennaio) da parte del Tar Sicilia. Secondo il Tribunale è lo Stato a dover decidere sull’organizzazione scolastica durante il periodo pandemico, seguendo una profilassi internazionale. Peraltro entrambi i Comuni sono in zona gialla e non risultano altre misure cautelative al di fuori del campo delle attività scolastiche. Dunque con la pronuncia del Tar viene disposta la sospensione immediata delle ordinanze ed il rientro in presenza nelle scuole. Il ricorso era stato presentato da un comitato di cittadini contrari alla chiusura della scuola in presenza.
Così il presidente del Tar Salvatore Veneziano: “L’ordinanza impugnata non reca alcuno specifico dato di diffusione della pandemia nella popolazione, scolastica e non, che possa smentire quelli esposti dalla Regione Sicilia nella citata nota interassessoriale o quelli posti a fondamento della classificazione nazionale del territorio regionale, né reca alcun altro concreto e specifico dato a sostegno oltre a manifestare un generico timore della possibilità di aggravamento della situazione epidemiologica e l’auspicio che il Governo regionale e le autorità sanitarie assumano proprie iniziative, intervenire per assicurare la sicurezza del territorio che in considerazione del vertiginoso aumento di casi positivi al contagio da Covid 19, possono determinare l’intasamento dei presidi ospedalieri del bacino di riferimento”.
“Non sembra quindi residuare spazio alcuno per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto già regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario e tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento con il diverso valore del diritto alla istruzione è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera e ad esso rimessa”.
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