Settimana difficile per le scuole italiane, con quelle del centro Nord che hanno avuto a che fare con chiusura di alcune scuole per le abbondanti nevicate, mentre altre sono state chiuse al Sud dopo l’allerta meteo dovuto al forte maltempo. La domanda ricorrente in questi casi è: in caso di chiusura delle scuole per maltempo, il personale deve recuperare quei giorni, anche se si sfora il limite di 200 presenza in un anno scolastico? La risposta è no. Proviamo a spiegare:
Prima di tutto, è bene ricordare che a determinare il calendario scolastico sono le Regioni, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998, che prevede che ogni singola giunta regionale fissi il calendario scolastico, fermo restando il numero minimo di 200 giorni obbligatori di lezione necessari per la validità dell’anno scolastico.
Bisogna anche considerare la circolare ministeriale 1000 del 22 febbraio 2012, che fornisce indicazioni alle scuole sulla validità dell’anno scolastico e sugli eventuali adeguamenti dei calendari scolastici a seguito degli eccezionali eventi atmosferici delle ultime settimane.
Anche il codice civile è bene consultare in questi casi: il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (la situazione di emergenza neve è tra queste) rientrano nei casi previsti dall’art. 1256 del cod. civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile“, mentre l’art. 1258 sancisce che “la stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa” .
Ne consegue che, in caso di maltempo, allerta meteo per pioggia e neve, trattandosi una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, il personale scolastico impossibilitato a prestare servizio, non è soggetto ad alcun recupero, rientrando perfettamente nella casistica contemplata dal codice civile.
Infine, a sostegno di ciò prendiamo anche il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che prevede come la regolarità dell’anno scolastico sia fissata in almeno 200 giorni di lezione. Ma la circolare Miur sopra citata del 22 febbraio 2012, specifica che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
Pertanto, non c’è nulla da recuperare in caso di chiusura delle scuole causa allerta meteo, anche se si dovesse sforare il limite dei 200 giorni di attività didattica.
Nota 1000 Del 22 Febbraio 2012 Validita Anno Scolastico 2011 2012
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