Secondo l’attuale normativa per “chiusura temporanea della scuola” s’intende un provvedimento con il quale, per cause di forza maggiore, si preclude l’accesso ai locali dell’edificio scolastico a chiunque, ovvero sia all’utenza (studenti, genitori), sia a tutto il personale che ci lavora, sia a persone esterne, per un arco di tempo stabilito.
Questo provvedimento si distingue da quello di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporta, per gli alunni, l’interruzione dell’obbligo dalla frequenza delle lezioni mentre il personale Ata, i docenti o altre persone che collaborano con la scuola, possono accedere all’edificio scolastico, che rimane aperto per le altre eventuali o ordinarie attività d’istituto (ad es. riunioni degli organi collegiali già programmate, servizi amministrativi e ausiliari ecc.).