Nella mobilità 2017/2018 il ricongiungimento al coniuge è stato esteso più ampiamente a tutte le unioni civili consentite per legge.
Infatti nella nota 6 riferita all’allegato 2 della tabella di valutazione dei titoli dell’ipotesi del CCNI del 31 gennaio 2017 sulla mobilità 2017/2018 è specificato con assoluta chiarezza che ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
Quindi i 6 punti per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli, vale anche nel caso si tratti di un coniugio avvenuto per unione civile.
È utile ricordare che il punteggio dei 6 punti suddetti, spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento spetta per le scuole del comune o per l’ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito. Il punteggio spettaanche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.
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