Una circolare del 17 giugno 2019 scritta da una Dirigente scolastica di un Liceo Classico calabrese ha dell’inverosimile. La Ds vuole riscontro scritto dell’assenza dei docenti ad una manifestazione organizzata a conclusione delle attività didattiche che ha visto coinvolti gli studenti.
Circolare della Dirigente scolastica
La circolare della Dirigente scolastica, pubblicata e diffusa il 17 giugno 2019, ha per oggetto la manifestazione di fine anno del 15 giugno 2019.
Cosi scrive la DS: “Con la presente chiedo di conoscere i motivi per i quali le SS.LL. hanno disertato la manifestazione organizzata a conclusione delle attività didattiche del 15 giugno u.s., che ha visto coinvolti gli studenti della scuola. Si resta in attesa di riscontro”.
Dopo la firma della Dirigente scolastica c’è lo spazio perché ogni docente possa scrivere il riscontro richiesto con in calce la data del riscontro e la firma del docente.
Circolare illegittima e che viola la privacy dei docenti
Le attività extracurricolari, ma ancora di più quelle extrascolastiche, come per esempio una rappresentazione teatrale progettata dalla scuola o un musical che vede per protagonisti gli studenti di una scuola, non sono attività che rientrano nell’orario di servizio dei docenti che sono liberi di decidere se partecipare da spettatori alla manifestazione oppure non essere presenti per le più svariate e personali ragioni.
Non è legittimo da parte di un Dirigente scolastico chiedere riscontro, tramite una circolare e in modo del tutto ufficiale, della mancata partecipazione di un docente ad un evento che vede coinvolti gli studenti della scuola. I docenti hanno diritto a vivere la loro vita familiare ed affettiva senza dovere rendere conto di questo al loro capo di Istituto, il diritto alla privacy del docente non viene rispettato nel momento in cui gli si chiede di giustificare una sua libera e legittima decisione a non partecipare ad un evento organizzato dalla scuola per dedicarsi alla famiglia o anche alla propria persona.
Orario di servizio dei docenti
Per quanto riguarda l’orario di servizio dei docenti è tutto scritto nell’art.28 del CCNL scuola 2006-2009 e ampliato, con la specifica dei posti di potenziamento, nell’art.28 del CCNL scuola 2016-2018.
Nell’art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009 è specificato che sono previste 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
L’art.28 del CCNL scuola del 19 aprile 2018 specifica che l’orario di servizio relativo all’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.
Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Ai sensi dell’art.29 del CCNL scuola 2006/2009, a seguito di delibera del Collegio docenti del piano annuale delle attività, sono previste fino ad un massimo di 40 ore per le attività dei Consigli di classe e fino ad un massimo di altre 40 ore per Collegi docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative.