La circolare sulle supplenze specifica che i docenti inseriti in GaE e GPS potranno presentare l’istanza per la scelta delle preferenze ai fini dell’incarico annuale per il ruolo da I fascia sostegno delle GPS e le supplenze con durata fino al 31 agosto 2023 o fino al 30 giugno 2023, dal 2 agosto al 16 agosto 2022.
Di solito l’orario di chiusura delle Istanze è fissato alle ore 23:59, in occasione delle domande per la scelta delle preferenze per gli incarichi di supplenza, l’orario è anticipato alle 14,00. Nel periodo compreso tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022 e a quella di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM n. 112/22; dette istanze potranno essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il portale delle “Istanze on line”.
Nella circolare per le supplenze per l’anno scolastico 2022-2023, viene specificato che i docenti inseriti in I fascia GPS per i posti di sostegno, potranno compilare due distinte sezioni per inserire le 150 preferenze massime. C’è la sezione riferita alle preferenze per l’incarico annuale finalizzato all’entrata in ruolo da I fascia GPS sostegno, dove l’aspirante al ruolo potrà esprimere fino ad un massimo di 150 preferenze puntuali o sintetiche, poi c’è invece la sezione riferita agli incarichi di supplenza dove l’aspirante potrà indicare altre 150 preferenze non necessariamente uguali a quelle della sezione precedente.
Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati;
successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022.
Nella circolare per le supplenze per l’anno scolastico 2022-2023 è specificato che il dirigente scolastico è chiamato ad assegnare gli spezzoni residui di un numero di ore pari e inferiore a 6. Tali spezzoni di ore inferiori o uguali a sei devono essere conferiti nel seguente modo:
Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.
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