Le regole per le supplenze riferite all’a.s. 2023/2024 sono contenute nella circolare 43440 del 19 luglio 2023, avente appunto ad oggetto: “Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”.
Nella circolare sono riportate, tra le altre, tutte le indicazioni per il conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, attribuzione di supplenze su posti part-time, priorità di scelta della sede scolastica, assunzione del personale avente diritto alla riserva dei posti e disposizioni in materia di contenzioso.
Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Il CCNL 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per il personale docente ed educativo, l’art. 25, comma 6, così dispone:
Per il personale ATA invece il riferimento è l’art. 44, comma 8:
Il successivo art. 58, sempre relativamente al personale ATA, spiega nel dettaglio le regole che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Nella circolare sulle supplenze, il Ministero ricorda che le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
Ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.
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