Una nostra lettrice, docente di italiano e latino, ci fa notare l’incongruenza di una circolare emanata dal dirigente scolastico ad avvio di anno scolastico. Nella circolare il ds scrive, dopo avere ricordato l’importanza della vigilanza nei confronti degli studenti da parte dei docenti durante le ore di lezione: ” che al suono della campanella che indica il cambio dell’ora, il docente non deve lasciare incustodita l’aula, ma deve attendere l’arrivo del docente della disciplina indicata in orario per svolgere l’ora successiva”. In questo modo il dirigente scolastico pensa di avere dato le giuste indicazioni per evitare di lasciare la classe senza la dovuta vigilanza per alcuni minuti.
È del tutto ovvio che, soprattutto nelle scuole secondarie di I e II grado, l’orario scolastico prevede quasi ogni ora il cambio di disciplina, fatta eccezione per alcune discipline che al massimo possono avere due ore consecutive prima di cambiare classe. Per cui accade in tutte le scuole che al suono della campanella il professore X che era nella classe A, debba raggiungere la classe B in cui sta facendo lezione la professoressa Y e viceversa la professoressa Y si recherà nella classe A dove c’era il prof. X. Come fanno i professori X e Y ad attendere l’arrivo l’uno dell’altro? Se entrambi rispettassero la circolare dirigenziale, questo non potrebbe mai accadere. Questo è un evidente esempio che la circolare del dirigente scolastico è illogica e quindi non può essere sempre attuabile. Altra cosa sarebbe stata una circolare dove si invitano i docenti che sono liberi nell’ora precedente, di arrivare puntuali per il cambio dell’ora in modo da non lasciare da soli gli alunni della classe, oppure invitare il docente che termina l’ora di lezione e che non deve recarsi in altra classe, di attendere l’arrivo del docente dell’ora successiva.
Riguardo le responsabilità della vigilanza dei docenti c’è molta giurisprudenza e anche alcune precise norme contrattuali. Il docente è chiamato alla massima attenzione per evitare quella che si chiama “culpa in vigilando”, ovvero la responsabilità per il fatto illecito altrui, che viene attribuita a coloro che sono tenuti alla sorveglianza. I docenti per esempio sono tenuti alla sorveglianza durante tutte le ore di lezione e devono agire con assoluta attenzione evitando che gli studenti possano fare male ai compagni o anche a loro stessi.
Nelle ipotesi di responsabilità come previsto dal codice civile negli artt. 2047 e 2048 l’insegnante si libera da eventuali colpe di mancata vigilanza se riuscisse a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.
Nel cambio dell’ora, in mancanza del docente dell’ora successiva, il docente è legittimato in chiave contrattuale a richiedere la vigilanza da parte del collaboratore scolastico del piano.
È importante ricordare che nel comma 5 dell’art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dal CCNL scuola 2016-2018, è previsto che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi, questo per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni.
La puntualità di un insegnante nel rispettare il suo orario di servizio e garantire la sua presenza in classe 5 minuti prima dell’arrivo degli studenti, per quanto riguarda la prima ora giornaliera delle lezioni, non è solo un aspetto deontologico e il rispetto del contratto collettivo nazionale della scuola, ma si tratta soprattutto di ottemperare al dovere di vigilanza nei confronti degli alunni.
Per tale motivo il prof che ritarda nell’ arrivare a scuola, o chi si accorge di non potere essere presente in classe all’orario previsto per la sua entrata, deve avvisare tempestivamente la scuola dell’impossibilità della sua presenza in classe all’orari previsto, e spiegare i motivi del suo ritardo.
Se il ritardo è determinato da una causa di forza maggiore, è un ritardo scusabile, ma resta necessario, da parte dell’insegnante, darne immediata comunicazione alla scuola con le adeguate motivazioni, per evitare che il dirigente possa prendere provvedimenti sanzionatori. Arrivare in ritardo, senza avvisare la scuola sperando che il dirigente non lo venga a sapere, è quanto di più sbagliato e irresponsabile si possa fare.
Bisogna sapere che la responsabilità giuridica dell’insegnante è regolata dall’art. 61 della legge n. 312/80, in cui si ritiene colpevole il docente per i danni che possono essere arrecati dagli alunni solo nel caso di comportamenti dolosi o di colpa grave nell’esercizio della vigilanza.
Il fatto che un docente ritardi la sua entrata a scuola, e non avvisi nessuno del suo ritardo, è certamente un comportamento doloso e si rende colpevole della mancata vigilanza degli alunni.
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