Nel ridefinire e potenziare le relazioni sindacali il CCNL 2016/2018 ha introdotto, oltre alla Contrattazione integrativa d’Istituto, due aspetti importanti e delicati: l’informazione e il confronto.
Questi sono di fatto due modelli relazionali che mirano ad instaurare quel necessario dialogo costruttivo tra le parti, pubblica e sindacale, relativamente all’organizzazione complessa dell’istituzione scolastica e ai rapporti di lavoro garantendo una partecipazione attiva e trasparente.
L’art. 5 definisce l’informazione quale presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali si prevede il confronto o la contrattazione. Con l’informazione il dirigente scolastico trasmette dati ed elementi alla parte sindacale per consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa, procedere ad una valutazione ed esprimere osservazioni e proposte.
Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali si prevedono il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
Specificatamente a livello di istituzione scolastica l’art.22, comma 9 definisce quale oggetto di informazione le seguenti materie:
Il Dirigente scolastico deve dare l’informazione in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
L’art.6 del CCNL 2016/18 definisce il confronto “la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse ai diversi livelli di relazione (nazionale, regionale e di singola scuola), al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare”.
Il Dirigente trasmette le informazioni ai soggetti sindacali, che, entro 5 giorni, possono richiedere il confronto. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Ai sensi dell’art.22 comma 8 sono oggetto di confronto:
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