Approda in VII Commissione Cultura al Senato la riforma delle classi di concorso. Dopo il via libera della Camera è atteso quello del Senato in tempi utili per il nuovo concorso che dovrà essere bandito, come riporta la Legge 107 entro il 1 dicembre.
Ecco il resoconto della seduta di ieri:
Riferisce la relatrice Elena Ferrara, sul provvedimento, la quale osserva preliminarmente che lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il potere di incidere, con regolamento di delegificazione, sull’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo, tra i vari criteri indicati dalla predetta disposizione, quello della razionalizzazione e dell’accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti.
Segnala poi che la legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede (all’articolo 1, comma 193) che il regolamento di cui al citato articolo 64, comma 4, lettera a), decreto-legge n. 112 del 2008, non si applica alle procedure del piano straordinario di assunzioni oggetto dei commi da 95 a 104 dell’articolo 1 della stessa legge.
Si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 180, della legge n. 107 del 2015, ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico.
In particolare, il successivo comma 181 prevede alla lett. b), tra i vari principi e criteri direttivi, il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante (come dispone segnatamente il n. 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi nazionali per l’assunzione di docenti nella scuola secondaria statale, nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate.
Quanto ai criteri per l’accorpamento delle classi di concorso e ai suoi effetti, rileva che il piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che si “provvederà ad accorpare le classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, ai fini di una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti. Tale misura risulta funzionale al processo di essenzializzazione dei curricoli previsti dal piano, nonché alla revisione dei quadri orario delle discipline d’insegnamento”.
Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento si pone quindi in linea con la ratio più ampia della norma primaria di cui al citato articolo 64, che è quella di conseguire una “maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico”.
In particolare, rispetto alle classi di concorso contemplate dalla legislazione vigente, la relazione sottolinea che lo schema di regolamento prevede: il loro aggiornamento, al fine di tener conto delle modifiche ordinamentali intervenute e relative sia agli insegnamenti della scuola secondaria sia alle lauree che costituiscono titolo di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento. Tale aggiornamento ha interessato tutte le classi di concorso; il loro accorpamento, per una maggiore fungibilità dei docenti; l’introduzione di 11 nuove classi di concorso.
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DOCUMENTI ALLEGATI
Pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata
Relazione illustrativa, relazione tecnica
Leggi il testo della Legge 107/2015 – “Buona Scuola”
La relatrice pone l’accento sui licei musicali, rispetto ai quali non sono stati banditi concorsi nelle specifiche classi di insegnamento.
Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento intende anche consentire l’avvio del prossimo concorso per l’assunzione di docenti che sarà basato su un assetto ordinamentale delle classi di concorso rivisitato e coerente con la finalità, sopra indicata, di assicurare una migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e, di conseguenza, una maggiore funzionalità del sistema scolastico. Infatti, il nuovo concorso per docenti non potrebbe essere bandito in base alle attuali classi di concorso, considerato che: le attuali classi di concorso non sono adeguate agli ordinamenti recentemente introdotti e non contemplano alcuni insegnamenti come quelli dei licei musicali e coreutici istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89; le stesse classi si riferiscono agli ordinamenti universitari in essere negli anni ’90 e considerano, quali requisiti di accesso ai corrispondenti percorsi abilitanti, titoli del vecchio ordinamento superati dagli attuali ordinamenti universitari, impedendo ad alcune categorie di laureati (per esempio in scienze politiche e biotecnologie) la partecipazione al concorso; le attuali classi di concorso consentono una scarsissima fungibilità di docenti in ragione del numero elevato delle stesse classi. Ciò comporta un incremento e un aggravio delle procedure concorsuali, maggiori difficoltà nell’assorbimento del precariato, oltre ad un notevole incremento dei costi, tutti svantaggi in parte superabili dal loro accorpamento e razionalizzazione.
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In base alla relazione tecnica, inoltre, il raggruppamento delle classi di concorso è avvenuto in classi di similarità in modo tale da aumentare il tasso di sostituibilità tra i docenti appartenenti ad una specifica classe di concorso e da ridurre il numero di esuberi.
Nel dettaglio, le classi di concorso si ridurranno da 168 a 114 (di cui 81 elencate nella Tabella A e 33 comprese nella Tabella B). La riduzione del numero di classi di concorso determina, conseguentemente, un aumento nel numero medio di posti per ciascuna di esse e una riduzione della disomogeneità nella loro dimensione.
Per effetto di tale accorpamento, la relazione tecnica ipotizza poi una riduzione complessiva di 224 situazioni di esubero per l’istruzione secondaria. Infatti per l’anno scolastico 2014/2015 si è verificato un esubero per 322 unità nella scuola secondaria di primo grado e un esubero di 7.071 unità di personale, nelle varie classi di concorso.
Passando all’illustrazione del contenuto degli articoli dello schema di regolamento, si evidenzia preliminarmente che lo stesso si compone di 6 articoli.
L’articolo 1 precisa cheil regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene disposizioni di revisione dell’attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.
L’articolo 2, al comma 1, rinvia alla Tabella A allegata allo schema di regolamento, nella quale sono individuate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per 1’accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 39 del 30 gennaio 1998,n. 270 del 22 ottobre 2004, n. 22 del 9 febbraio 2005, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al citato decreto ministeriale n. 39 del 1998.
Nel comma 2 si rimanda alla Tabella B allegata allo schema di regolamento, nella quale sono individuate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l’accesso ai percorsi di abilitazione di cui al citato decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88 e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al medesimo decreto ministeriale del 30 gennaio 1998.
Il comma 3, attraverso il riferimento alla Tabella A/l allegata allo schema di regolamento, individua la corrispondenza tra gli esami previsti nei piani di studio dei titoli del vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso, limitatamente ai titoli previsti dalla Tabella A.
L’articolo 3 prevede, al comma 1, che i titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B allegate allo schema di regolamento.
Il comma 2 qualifica il possesso dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D allegate al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39 come titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata allo schema di regolamento in esame. Allo stesso modo, il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata allo schema di regolamento.
Il comma 3 prevede che sono confermate le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di garantire – secondo la relazione illustrativa – “le economie recate dalle richiamate disposizioni”.
In base all’articolo 4, possono essere previste prove comuni tra diverse classi di concorsoal fine di un complessivo snellimento delle procedure relative alle prove dei concorsi per titoli ed esami e alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010.
L’articolo 5 ammette a partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010 coloro i quali, all’entrata in vigore del regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B dello schema di regolamento in esame, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti (comma 1).
Il comma 2 abroga – dall’entrata in vigore del regolamento in esame – il decreto ministeriale n. 39 del 1998.
Il comma 3 dispone che dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore del regolamento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Con riferimento alle Tabelle allegate allo schema di regolamento, si sottolinea che la Tabella A – richiamata dal comma 1 dell’articolo 2 – definisce le classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e si articola in 7 colonne, citate singolarmente dalla relatrice.
La Tabella B – richiamata dal comma 2 dell’articolo 2 – definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico e si articola in 5 colonne, sulle quali si sofferma specificamente la relatrice.
La Tabella A/1 – richiamata dal comma 3 dell’articolo 2 – reca una tabella di omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso.
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