Il Miur, con nota 5499 del 19 maggio 2017, ha fornito alcune anticipazione sul contenuto del DM 259/17 di revisione e aggiornamento delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Sebbene al momento tale decreto è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, poiché gli interventi correttivi in esso contenuti sono direttamente funzionali allo svolgimento di tutte le operazioni propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico 2017/2018, il Miur trasmette le tabelle in allegato al decreto che individuano la corrispondenza tra le discipline contenute nei quadri orari di cui ai DPR n. 89/2009, 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e le classi di concorso di cui al previgente ordinamento ed al DPR n. 19/2016.
Questo per consentire nell’immediato la definizione dell’organico dell’autonomia e di assicurare conseguentemente l’ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente.
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Il Miur evidenzia che nella tabella A allegata al suddetto DPR n. 19/2016 la denominazione di “LICEO SPORTIVO” va letta come “LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO” e la definizione “LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali” va letta come “ LM11-Scienze per la conservazione dei beni culturali”.
Il Ministero precisa anche che, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti a una diversa classe di concorso mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.
Infine, come evidenziato dalla Flc Cgil, uno degli interventi correttivi più importanti riguarda la validità dei titoli di studio conseguiti entro la data di entrata in vigore dello stesso (23 febbraio 2016). Con il DM 259/17 si chiarisce definitivamente che chi ha acquisito i titoli di studio entro la data di entrata in vigore del nuovo regolamento (23 febbraio 2017), potrà fare riferimento ai titoli richiesti per le pregresse classi di concorso (DM 39/98 e DM 22/05) confluite nelle nuove. Questa precisazione è valida per l’accesso alle graduatorie d’istituto di III fascia, per l’accesso ai TFA e per l’accesso ai futuri concorsi previsti dal Decreto legislativo 59/17.
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