Il Ministero ha pubblicato sul proprio sito il Decreto Ministeriale n. 221 del 20 novembre 2023 recante l’integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze.
La Tabella A, che costituisce parte integrante del decreto, individua per le sole classi di concorso A-26 e A-28, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi e i titoli necessari per l’accesso alle stesse.
Gli esami e i CFU richiesti dal provvedimento possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.
Ai fini dell’integrazione del piano di studi, per gli esami all’interno dei corsi di laurea secondo il vecchio ordinamento, una annualità corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU, e ciascun esame semestrale corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 6 CFU. Tali esami di nuovo ordinamento devono essere sostenuti nei settori scientifico-disciplinari corrispondenti alle discipline richieste.
Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.
Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.
Nel decreto è chiaramente specificato che sono fatti salvi i diritti di partecipazione alle procedure concorsuali, ai percorsi abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno, nonché i diritti di accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze di coloro che, all’entrata in vigore del decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso.
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